Regolamento codice dei contratti: ad oggi in ritardo di 31 mesi

Il 17 dicembre del 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di Regolamemto di attuazione, previsto all’articolo 5 del Codice ...

29/01/2010
Il 17 dicembre del 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di Regolamemto di attuazione, previsto all’articolo 5 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, che detta la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice stesso.
Ad oggi a distanza di oltre un mese girano tra gli addetti al settore alcune copie informali dello schema di Regolamento che contengono la dicitura "Bozza riservata uso esclusivamente interno - 12 gennaio 2010".
Mi chiedo come sia possibile che uno schema di Regolamento approvato il 17 dicembre dal Consiglio dei Ministri non abbia, ancora una versione definitiva e mi chiedo, anche, su cosa è stato espresso il parere favorevole dello scorso 17 Dicembre. Tralasciando questa problematica che ha dell’inverosimile, quello che ci interessa sottolineare come ad oggi sembri che lo schema la cui approvazione risale al 17 dicembre scorso, a distanza di circa un mese e mezzo, non sia stato ancora inviato al Consiglio di Stato che dovrebbe esprimere il proprio parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione.

Il Regolamento doveva essere adottato, così come previsto dall’articolo 253, comma 2 del Codice dei contratti entro un anno dall’entrata in vigore del codice stesso (1/7/2006) e, quindi, avrebbe dovuto essere adottato entro l’1/7/2007. Ad oggi l’emanazione è in ritardo di ben 31 mesi pari a circa 950 giorni e crediamo che tale ritardo aumenterà ancora.

Per quanto concerne lo schema che in atto conosciamo e che contiene la dicitura "Bozza riservata uso esclusivamente interno- 12 gennaio 2010" abbiamo avuto modo di confrontare attentamente la Parte III riguardante i "contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari" ed alleghiamo alla presente un confronto tra l’attuale versione e quella precedente del settembre 2009 (quella approvata dal tavolo tecnico istituito dalMinistro Matteoli).
Da tale confronto è possibile evincere come si tratti di modifiche di dettaglio che sconfessano quanto dichiarato all’atto dell’approvazione del 17 dicembre dal Ministro Altero Matteoli sulla limitazione degli eccessivi ribassi nelle gare di progettazione e per altro, senza alcuna modifica rispetto ai testi precedenti viene confermata:
  • per gli affidamenti di servizi al di sotto la soglia dei 100.000 Euro la possibilità di utilizzare sia il criterio del prezzo piùbasso che quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • per gli affidamenti di servizi al di sopra della soglia di 100.000 Euro la possibilità di utilizzare soltanto il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In verità una piccola novità è quella contenuta nel nuovo comma 10 dell’articolo 267 e relativa alla possibilità per i servizi il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 20.000 euro di essere affidati con il sistema del cottimo fiduciario direttamente da parte del responsabile del procedimento.
A fronte di questa piccola novità notiamo, invece, la totale conferma nell’articolo 262 in cui viene precisato che "Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui alle tariffe professionali ove motivatamente ritenuti adeguati.", lasciando quella discrezionalità che, invece, sarebbe stato logico fare sparire.

Sembra, quindi, che nessuno dei propositi che i Presidenti dei Consigli nazionali da noi intervistati nel mese di Dicembre sul problema legato ai "Ribassi selvaggi" sia stato tenuto in considerazione e crediamo a questo punto che ai professionisti tecnici non resti altro che o accettare in silenzio o fare sentire la propria voce con meccanismi diversi da quelli che è possibile individuare con le rappresentanze istituzionali.

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A cura di Paolo Oreto
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