Consentita la pubblicità fatta dai professionisti in forma singola o societaria

Ai fini pubblicitari, nessuna differenza tra l'attività svolta dai singoli professionisti e quella svolta da raggruppamenti di professionisti in forma societ...

14/01/2010
Ai fini pubblicitari, nessuna differenza tra l'attività svolta dai singoli professionisti e quella svolta da raggruppamenti di professionisti in forma societaria. In entrambi i casi, la pubblicità informativa della propria attività professionale è consentita senza il consenso dell'ordine professionale di riferimento che potrà verificare solo la trasparenza e veridicità del messaggio promozionale.

Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, che con la sentenza n. 16 del 12 gennaio 2010 ha accolto il ricorso presentato da due società di professionisti contro l'Ordine di riferimento, per l'annullamento della delibera con cui l'Ordine ha intimato alle società ricorrenti di cessare le iniziative pubblicitarie intraprese in merito alla propria attività professionale.

Il TAR romagnolo ha ricordato, infatti, che l'art. 2, lettera b) del decreto Bersani (decreto legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006), in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato, dalla data di sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, "il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine".

All'Ordine professionale, pertanto, rimane soltanto un potere di verifica della veridicità del contenuto della pubblicità, al fine di effettuare eventuali segnalazioni agli organi competenti in proposito (l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

Ciò premesso, il TAR non ha condiviso la tesi dell'Ordine che differenziava, sotto il profilo della pubblicità, l'attività dei singoli professionisti, ai quali sarebbe consentita la pubblicità, e quella delle attività professionali svolte in forma societaria, oggi consentita, per le quali rimarrebbe il divieto di pubblicità ed il potere inibitorio dell'Ordine. Come sostenuto dal TAR, tale differenziazione non sussiste nel quadro normativo vigente e non è prevista dal Decreto Bersani, e sarebbe in contrasto proprio con il principio comunitario di libera concorrenza al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato che costituiscono le finalità della recente normativa sopra indicata.

In definitiva, i singoli professionisti e quelli in forma associata possono pubblicizzare la propria attività e l'unico compito dell'Ordine di riferimento è quello di verificare solo la trasparenza e veridicità del messaggio promozionale, segnalando agli organi competenti in proposito (l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) eventuali anomalie.

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