Ritardi nei pagamenti per le transazioni commerciali: nuovo tasso di interesse 1/1/2010 - 30/6/2010

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2010 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale...

19/02/2010
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2010 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale di interesse da applicarsi per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi prevista (7 o 9 punti percentuali), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
> Il saggio d'interesse per il semestre 1 gennaio - 30 giugno 2010 è stato fissato all'1,00% e, quindi, pari a quello del semestre precedente . Sommato alla maggiorazione prevista di 7 punti, il tasso da applicare risulta pertanto dell'8,00%.

Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7%, è la seguente:

08.08.2002 - 31.12.2002 tasso del 10,35% - G.U.R.I. n. 33 del 10.02.2003
01.01.2003 - 30.06.2003 tasso del 9.85 % - G.U.R.I. n. 33 del 10.02.2003
01.07.2003 - 31.12.2003 tasso del 9,10 %; - G.U.R.I. n. 160 del 12.07.2003
01.01.2004 - 30.06.2004 tasso del 9,02 %; - G.U.R.I. n. 11 del 15.01.2004
01.07.2004 - 31.12.2004 tasso del 9,01 %; - G.U.R.I. n. 159 dello 09.07.2004
01.01.2005 - 30.06.2005 tasso del 9,09 %; - G.U.R.I. n. 5 dello 08.01.2005
01.07.2005 - 31.12.2005 tasso del 9.05 %; - G.U.R.I. n. 175 del 29.07.2005
01.01.2006 - 30.06.2006 tasso del 9,25 %; - G.U.R.I. n. 10 del 13.01.2006
01.07.2006 - 31.12.2006 tasso del 9,83 %; - G.U.R.I. n. 158 del 10.07.2006
01.01.2007 - 30.06.2007 tasso del 10,58% - G.U.R.I. n. 29 dello 05.02.2007
01.07.2007 - 31.12.2007 tasso dell’11,07% - G.U.R.I. n. 175 del 30.07.2007
01.01.2008 - 30.06.2008 tasso dell’11,20% - G.U.R.I. n. 35 dell’11.02.2008
01.07.2008 - 31.12.2008 tasso dell’11,10% - G.U.R.I. n. 169 del 21.07.2008
01.01.2009 - 30.06.2009 tasso del 9,50% - G.U.R.I. n. 26 dello 02.02.2009
01.07.2009 - 31.12.2009 tasso dell’8,00% - G.U.R.I. n. 199 dello 28.08.2009
01.01.2010 - 30.06.2010 tasso dell’8,00% - G.U.R.I. n. 40 dello 18.02.2010

Nel D.Lgs. n. 231/2002 è prevista la decorrenza automatica degli interessi moratori e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l'UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: "le transazioni commerciali" e per tali si intendono "i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art.2,lett.a). E' precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo" (art.1, co.1).

In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E' stabilito che decorrono: "dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi" a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).

A cura di Paolo Oreto
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