Codice appalti: la Camera dei deputati esamina lo schema di dlgs sulla direttiva ricorsi

La settimana scorsa, presso le commissioni II e VII della Camera dei deputati, si è svolta l’audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sugli a...

15/02/2010
La settimana scorsa, presso le commissioni II e VII della Camera dei deputati, si è svolta l’audizione del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sugli appalti, Luigi Giampaolino, in merito allo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo per il recepimento della direttiva 2007/66/CE della Comunità europea sul miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso sull'aggiudicazione degli appalti.

Il Presidente Giampaolino ha rilevato come i fattori che gravano pesantemente sul mercato dei contratti pubblici siano ascrivibili a due grandi disfunzioni: la iper-regolamentazione e l'invasività giudiziaria.

A tal proposito ha sottolineato alcune criticità nello schema di decreto legislativo attuativo della direttiva, tra cui una "chiara mancanza di coordinamento tra la nuova disciplina, che introduce una sorta di procedimento precontenzioso che l'operatore economico può avviare presso la stazione appaltante, e quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, che ha già introdotto il procedimento precontenzioso di fronte all'Autorità". Secondo Giampaolino sarebbe opportuno che il termine per ricorrere fosse ampliato, così da consentire ai destinatari del ricorso di adottare provvedimenti di autotutela, previo parere dell'Autorità, ed impedire il sorgere stesso di un giudizio.

Nel suo intervento il Presidente dell'Autorità ha tenuto a precisare che il precontenzioso è uno strumento flessibile e di facile accesso che garantisce la possibilità di ottenere dall'Autorità, in modo efficace e rapido, pronunce relativamente alle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici, in coerenza con i tre aspetti classici dell'azione amministrativa: efficienza, efficacia ed economicità.

Il Presidente dell'AVCP ha rappresentato ai parlamentari alcune osservazioni in ordine agli istituti dell'accordo bonario e del mediatore unico.

In merito all'accordo bonario, secondo Giampaolino esiste un uso improprio del procedimento, che dovrebbe essere finalizzato a risolvere eccezionali situazioni di criticità. Al contrario, il procedimento appare spesso attivato sulla base di richieste pretestuose e viene spesso utilizzato per il riconoscimento di ulteriori e maggiori lavori, che dovrebbero essere contemplati in una variante in corso d'opera. L'accordo bonario, inoltre, sembra a volte prestarsi strumentalmente al perseguimento, da parte dell'impresa, di maggiori compensi per oneri già presenti in sede di formulazione dell'offerta.

Riguardo all'istituto dell'arbitrato il Presidente dell'Autorità ha sottolineato l'utilità di quello amministrato, che garantisce una riduzione e velocizzazione dei tempi rispetto alla giurisdizione ordinaria, riducendo le spese rispetto all'arbitrato libero, ed ha ribadito la necessità del deposito di ogni lodo presso la Camera Arbitrale.

Infine Giampaolino ha proposto alcune modifiche all'ordinamento con riferimento ai due strumenti di rapida definizione in sede stragiudiziale del contenzioso: il precontenzioso e il giudizio arbitrale:
  • a. l'introduzione, per determinati tipi di contratto o per determinati tipi di progetti, dell'obbligo per le parti (Amministrazione ed impresa) di adire in prima istanza l'Autorità, conferendo ad essa il potere di emettere una decisione vincolante (ex art. 6, comma 7, lett. n) del Codice, ovviamente da modificare) circa le controversie insorte prima dell'aggiudicazione definitiva, nel rispetto del principio del contraddittorio; la decisione dovrebbe essere assunta entro un termine breve, durante il quale si possa disporre la sospensione della possibilità di stipulare il contratto;
  • b. la revisione dei costi e dei tempi dell'arbitrato amministrato, ivi compresi i compensi dei componenti il collegio;
  • c. la soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto per l'avvio dell'arbitrato amministrato;
  • d. la diversa composizione dell'organo arbitrale secondo l'entità o la complessità della controversia, dalla previsione di un solo arbitro (da nominarsi ovviamente dalla Camera arbitrale) per le controversie di modesta entità, sino a prevedere una composizione di cinque membri per gli arbitrati più complessi, non escludendo la presenza di tecnici nello stesso collegio;
  • e. una nuova disciplina della Camera arbitrale sempre garantita nella sua autonomia come struttura dell'Autorità, ma chiamando a far parte di essa, oltre che rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti degli altri interessi in gioco, sia pubblici (si pensi al Ministero dell'Economia, alle Regioni, agli Enti locali), sia privati (si pensi ai vari protagonisti dei mercati interessati).

Fonte: www.avcp.it
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