Terremoto Abruzzo: definiti gli interventi di ricostruzione dei centri storici

È stato firmato dal Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Delegato per la ricostruzione, il Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 con cui vengono definite le...

24/03/2010
È stato firmato dal Presidente della Regione Abruzzo, Commissario Delegato per la ricostruzione, il Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 con cui vengono definite le linee di intervento per la ricostruzione dei centri storici danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

In particolare viene delineato un modello di ricostruzione improntato secondo i seguenti criteri e procedure.

Perimetrazione dei centri storici

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto il Sindaco predispone la perimetrazione delle parti del territorio comunale che dovranno essere considerate centro storico previa Intesa con il Presidente della Regione e della Provincia, quest'ultimo nelle materie di sua competenza.

Ai sensi dell'art. 2 sono considerate centro storico non solo gli immobili vincolati e i centri e i nuclei a carattere storico, artistico e di pregio ambientale ma anche le aree adiacenti il centro storico e quei centri o nuclei di particolare interesse in cui gli edifici distrutti o danneggiati superino il 70% di quelli esistenti.

L'atto di perimetrazione costituisce una mera evidenziazione delle parti di territorio non comportando mutamenti, modifiche, integrazioni e sostituzione degli strumenti urbanistici vigenti.

Adozione, approvazione e attuazione dei piani di ricostruzione
Adozione

I Sindaci:
  • entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di perimetrazione definiscono e rendono note le proposte degli ambiti da assoggettare a piani di ricostruzione. La pubblicazione vale anche quale invito ai sensi dell'art. 7, comma 10, dell'OPCM n. 3820/2009 (costituzione dei consorzi obbligatori per gli aggregati edilizi);
  • pubblicano un avviso con il quale richiedono ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri immobili, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso;
  • una volta acquisite le proposte, verificano l'ammissibilità delle stesse, ne effettuano la valutazione e predispongono le proposte di intervento;
  • adottano i piani previa comunicazione al Presidente della Regione (Commissario delegato) e della Provincia, quest'ultimo nelle materie di sua competenza;
  • pubblicano sull'albo pretorio i piani

Approvazione
  • nei successivi 15 giorni dalla pubblicazione presentazione delle osservazioni;
  • entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni, indizione di una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri, nulla osta ed altri atti di assenso;
  • sulle osservazioni decide il Sindaco d'Intesa con il Presidente della Regione (Commissario delegato) e della Provincia, quest'ultimo nelle materie di sua competenza;
  • trasmissione del piano al Consiglio comunale, che lo approva nei successivi 15 giorni;
  • per il Comune dell'Aquila decorsi ulteriori 15 giorni dal termine di approvazione del piano, il Sindaco procede con proprio atto all'approvazione del piano.

Attuazione
Gli interventi si attuano mediante:
  • interventi singoli o in forma associata, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi;
  • programma integrato nei casi di particolare compromissione dell'aggregato urbano, che necessiti di interventi unitari anche di carattere urbanizzativo. In tal caso il Sindaco, previo consenso dei proprietari espresso con le modalità di cui all'art. 7 dell'OPCM n. 3820/2009 (consorzi obbligatori per gli aggregati edilizi) bandisce un procedimento di evidenza pubblica per la individuazione di un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati

Infine, si segnala che il decreto prevede che gli edifici classificati con categoria A, B e C ricompresi nelle perimetrazioni sono inclusi nei piani di ricostruzione se "facenti parti funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati". Negli altri casi gli interventi potranno essere realizzati ai sensi delle ordinanze n. 3778/09 e 3779/09.

Per quanto riguarda gli interventi sugli edifici con esito E è, invece, disposto che gli stessi siano realizzati a seguito dell'approvazione dei piani di ricostruzione, salvo il caso in cui quest'ultimi non li escludano espressamente con conseguente possibilità di intervenire ai sensi dell'ordinanza n. 3779/2009.

Fonte: ANCE
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