Terremoto Abruzzo: dall'Agenzia delle Entrate le modalità di fruizione del credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, con il "Provvedimento 26 marzo 2010, n. 50070", in recepimento dell'OPCM n. 3820/2009e dell'OPCM n. 3832/2009, ha modificato i provv...

30/03/2010
L'Agenzia delle Entrate, con il "Provvedimento 26 marzo 2010, n. 50070", in recepimento dell'OPCM n. 3820/2009e dell'OPCM n. 3832/2009, ha modificato i provvedimenti del 10 luglio 2009, del 3 agosto 2009 e del 30 ottobre 2009, concernenti le modalità di fruizione del credito d'imposta, in caso di accesso al finanziamento agevolato, per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale distrutte o dichiarate inagibili, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta a seguito degli eventi sismici verificativi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 e 3832 del 22 dicembre 2009.

Il Provvedimento dell'Agenzia modifica i provvedimenti del 10 luglio 2009 e del 3 agosto 2009, come modificati da quello del 30 ottobre 2009 e definisce i nuovi modelli di comunicazione, da parte dei Comuni, dei dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande o di revoca (totale o parziale) dei contributi, nonché le specifiche tecniche di trasmissione dei relativi dati da parte dei Comuni stessi e dei soggetti finanziatori.

Il provvedimento, in definitiva, modifica per gli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni degli edifici facenti parte di aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, le modalità di utilizzo, da parte dei cittadini abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, del contributo per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, in forma di finanziamento agevolato.
L'atto specifica che il credito d'imposta è concesso al consorzio costituito fra i proprietari delle singole unità immobiliari, sulla base della richiesta effettuata dal legale rappresentante dello stesso, oppure direttamente ai proprietari, qualora abbiano agito per il tramite di un procuratore speciale, delegato allo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi.

In riferimento al provvedimento 10 luglio 2009, il nuovo provvedimento aggiunge il punto 1.1 ter:
"Le disposizioni di cui al punto 1.1 si applicano, per la riparazione delle parti comuni, anche agli edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità. In tal caso il credito d'imposta è concesso a favore del consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, sulla base della richiesta effettuata dal legale rappresentante del consorzio stesso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della medesima ordinanza ovvero dal commissario nominato dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 13, della medesima ordinanza, come modificata dall'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009.
In alternativa alla costituzione del consorzio obbligatorio, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura speciale ad un procuratore per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della medesima ordinanza 3820 del 12 novembre 2009, come modificata dall'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009. In tal caso il credito d'imposta è concesso a favore dei proprietari delle unità immobiliari ricomprese nell'aggregato sulla base della richiesta effettuata dal procuratore speciale"
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In riferimento al provvedimento del 3 agosto 2009, viene aggiunto il punto 1.1 quater:
"1.1 quater Le disposizioni di cui al punto 1.1 bis si applicano, per la riparazione o ricostruzione delle parti comuni, anche agli edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità. In tal caso il credito d'imposta è concesso a favore del consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, sulla base della richiesta effettuata dal legale rappresentante del consorzio stesso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della medesima ordinanza ovvero dal commissario nominato dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 13, della medesima ordinanza, come modificata dall'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009.
In alternativa alla costituzione del consorzio obbligatorio, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura speciale ad un procuratore per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, della medesima ordinanza 3820 del 12 novembre 2009, come modificata dall'articolo 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009. In tal caso il credito d'imposta è concesso a favore dei proprietari delle unità immobiliari ricomprese nell'aggregato sulla base della richiesta effettuata dal procuratore speciale".


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