Appalti pubblici: la stazione appaltante è legittimata a limitare il numero di partecipanti

La stazione appaltante è legittimata ad introdurre, nella lex specialis di gara, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, al fine di consentir...

24/03/2010
La stazione appaltante è legittimata ad introdurre, nella lex specialis di gara, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, al fine di consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, purché le relative disposizioni non siano indirizzate a violare la concorrenza attraverso la sostanziale predeterminazione, in linea di fatto, del ventaglio dei possibili partecipanti e fermo restando il limite, in ogni caso, della logicità e ragionevolezza dei requisiti o delle informazioni richieste, nonché della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 56 del 13 gennaio 2010 rigettando il ricorso presentato da un'associazione temporanea di imprese (ATI) per la riforma della precedente sentenza di primo grado in merito ad un bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un depuratore intercomunale. In particolare, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale aveva escluso l'aggiudicataria ATI in quanto non aveva prodotto alcune informazioni richieste dal bando con un apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante e per il quale era prevista l'esclusione. Nonostante il ricorso presentato, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato quanto stabilito dal TAR, riconoscendo che le richieste informative fatte dalla stazione appaltante con il modulo predefinito avevano la finalità di avere, attraverso esse, l’immediata contezza e certezza delle caratteristiche principali delle imprese partecipanti alla gara.

La sentenza appellata trova giustificazione anche nei principi di speditezza e di economicità dell’azione amministrativa che, diversamente da quanto sembra ritenere l’appellante, non solo non sono incompatibili, in linea generale, con i principi invocati dallo stesso appellante di non aggravamento del procedimento e di congruità, proporzionalità e logicità della misura normativa, ma anzi convergono tutti al buon andamento dell’Amministrazione. In particolare, la sinergia applicativa di tali principi attraverso la disposizione del bando ha consentito, ragionevolmente ed in termini congrui, di anticipare i tempi delle verifiche della qualità dei concorrenti e quindi di rendere più celeri ed efficaci i passaggi procedimentali orientati alla scelta del miglio contraente.

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