Risoluzione controversie: operativa la mediazione civile per una definizione più rapida delle controversie

Sulla Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53 è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 1...

17/03/2010
Sulla Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53 è stato pubblicato il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".

Il Dlgs 28/2010 introduce nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto all'ordinario processo di cognizione davanti al giudice e il suo obiettivo è quello di concedere la possibilità di risolvere una controversia in tempi ragionevoli o mediate un accordo amichevole o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale, fatta eccezione per quelle inerenti diritti indisponibili (ossia diritti della personalità, diritti non patrimoniali sui beni immateriali, molti diritti nascenti da rapporti familiari), attraverso un mediatore professionista con caratteristiche di imparzialità e idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

I soggetti, che intendono esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, devono preliminarmente esperire il procedimento di mediazione ai sensi del Dlgs n. 28/2010 ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal Dlgs n. 179/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al Dlgs n. 385/1993, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Per accedere alla mediazione è sufficiente presentare una semplice domanda scritta, senza particolari formalità, che va depositata presso l'organismo di mediazione scelto. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi di mediazione presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione stessa all'organismo di mediazione. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.

Se è raggiunto l'accordo amichevole o se comunque tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale viene depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Nel caso di successo della mediazione, le parti in questione possono usufruire di un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
Il credito d'imposta deve essere, in entrambe i casi, indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

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