Inarcassa: aumenti del contributo soggettivo e del contributo integrativo

Sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo scorso è stato pubblicato un comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Approvazione ...

24/03/2010
Sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo scorso è stato pubblicato un comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante "Approvazione di modifiche allo statuto di Inarcassa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti".
Nel comunicato si legge che con decreto interministeriale in data 5 marzo 2010 state approvate con condizioni le modifiche dello statuto di Inarcassa concernenti contributo soggettivo, contributo integrativo, pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, rivalutazione delle pensioni e dei contributi, adottate dal Comitato nazionale dei delegati nell'adunanza del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio 2008.
In attesa di conoscere il testo del decreto interministeriale, evidenziamo che il contributo soggettivo (calcolata sul reddito professionale) salirà di un punto percentuale ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 il 14,5% dall’attuale 10% con le seguenti percentuali negli anni dal 2010 in poi:
  • anno 2010 10,0 %
  • anno 2011 11,5 %
  • anno 2012 12,5 %
  • anno 2013 13,5 %
  • anno 2014 14,5 %
con la precisazione che lo 0,5 % sarà destinato al finanziamento di attività assistenziali.
Il contributo minimo annuo passerà dalle attuali 1.200 euro a 1.800 euro in cinque anni e successivamente sarà rivalutato annualmente in funzione dell'indice Istat.
Con lo stesso provvedimento le due professioni potranno contare su contributo integrativo (a carico del committente) che raddoppierà dall'attuale 2% al 4% sull'importo dell'onorario.

Agevolazioni particolari sono riservate ai giovani sino a 35 anni di età e vengono introdotte soglie limite per la convalida dell'anno di anzianità ai fini del calcolo del pensione con il metodo retributivo (6.000 euro per reddito Irpef e 10.000 euro per volume Iva) e nel caso di mancato raggiungimento di una delle due soglie limite, la pensione sarà costituita da
  • una quota calcolata con metodo retributivo per le annualità con dichiarazioni Irpef o Iva superiori alle soglie limite;
  • una quota calcolata con metodo contributivo per le annualità con dichiarazioni Irpef e Iva inferiori alle predette soglie.

Per quanto concerne, poi, il periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile al posto dei 20 migliori redditi sugli ultimi 25 dichiarati saranno considerati i migliori 25 degli ultimi 30 dichiarati.
Per ultimo nel caso di pensionamento per anzianità la somma dell'età e degli anni calcolati con sistema contributivo deve passare gradualmente da 96 a 98 e per età di pensione inferiore a 65 anni sarà applicata una riduzione variabile tra il 17,3% nel caso di 58 anni ed il 3% nel caso di 64 anni.

A cura di Paolo Oreto
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