Ministero del Lavoro: Responsabilità solidale in materia di appalto e rilascio del Durc

Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 3 del 2 aprile scorso, in risposta all'interpello formulato dalla Claai (Confederazione Libere Associazioni A...

12/04/2010
Il Ministero del Lavoro, con l'allegata nota n. 3 del 2 aprile scorso, in risposta all'interpello formulato dalla Claai (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane), ha precisato alcuni punti in materia di responsabilità solidale.

Preliminarmente è stato ribadito che le obbligazioni solidali sono da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, rimanendo comunque escluse le somme dovute ad altro titolo, mentre rimangono incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili.
Tale solidarietà pare essere giustificata dalla stretta connessione di tali somme con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, inerenti pertanto la tutela del lavoratore.
Questa previsione non potrà essere altrettanto valida anche per altri tipi di sanzioni non strettamente connesse alle garanzie per il lavoratore, alle quali si ispira la normativa sulla responsabilità solidale, in quanto riconducibili esclusivamente ad un inadempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

Per ciò che concerne poi il documento unico di regolarità contributiva (Durc), la nota conferma che il mancato rilascio del documento a causa di un inadempimento dell'impresa coinvolta nell'appalto nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi, non esclude il rilascio del medesimo all'impresa solidalmente responsabile con la prima.
Tale interpello stabilisce un principio fondamentale, in base al quale peranto non potrà più essere negato il Durc all'impresa a fronte di debiti contributivi o assicurativi di una delle imprese facenti parte della filiera con le quali la prima risulta essere responsabile solidale.
Il rapporto di solidarietà, infatti, non può di certo inficiare l'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato che c'è tra l`impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.

Fonte: www.ance.it
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