Energia da fonti rinnovabili: Antitrust, troppe restrizioni a livello regionale

Nell’attesa dell’approvazione di specifiche Linee Guida nazionali volte a definire i principi per lo svolgimento del procedimento per il rilascio dell’autori...

22/04/2010
Nell’attesa dell’approvazione di specifiche Linee Guida nazionali volte a definire i principi per lo svolgimento del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica e per il corretto inserimento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici, le Regioni hanno legiferato in modo autonomo, adottando leggi e atti di indirizzo il cui unico effetto è stato quello di introdurre ostacoli diretti e indiretti nell’accesso al mercato e di creare distorsioni della concorrenza tra operatori localizzati in diverse aree del territorio nazionale.

Lo ha affermato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la segnalazione n. 77 del 19 aprile 2010, entrando nel merito del problema della regolamentazione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. L'Antitrust ha evidenziato come fin dal 2003 il legislatore nazionale aveva previsto l’adozione di specifiche Linee Guida volte a definire i principi per lo svolgimento del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici. Linee Guida che ad oggi non sono state emanate e che hanno costretto le Regioni a legiferare autonomamente, creando non poche difficoltà al mercato.

L'Antitrust ha, in particolare, evidenziato le seguenti problematiche:
  • la dispersione dei centri decisionali a motivo della ripartizione delle competenze autorizzatorie per il rilascio dell’autorizzazione unica tra Regioni, Province e Comuni;
  • l’incertezza nei tempi del procedimento autorizzatorio (moratorie previste da diverse leggi regionali);
  • restrizioni dirette nell’accesso al mercato ovvero limitazioni quantitative all’installazione degli impianti (contingentamento della potenza massima autorizzabile e/o fissazione di un numero massimo di impianti autorizzabili, vincoli territoriali o paesaggistici, quali prescrizioni localizzative degli impianti o distanze minime di diversa entità da alcune aree o tra gli stessi impianti);
  • limitazioni indirette nell’accesso al mercato, quali richieste, difformi da regione a regione, di ulteriori requisiti/documentazione non previsti dalla normativa primaria di riferimento (requisiti soggettivi e/o attinenti all’organizzazione del proponente, imposizione di misure volte a favorire l’economia locale);
  • imposizione di oneri economici (oneri di istruttoria, fideiussioni per il ripristino dei luoghi, misure di compensazione) ingiustificati o comunque eccessivi per il proponente;
  • subordinazione dell’autorizzazione unica ad atti o pareri aggiuntivi non previsti dalla normativa primaria;
  • nelle situazioni di domande concorrenti, adozione di criteri di preferenza discriminatori nella scelta dei progetti (spesso a favore dei progetti che vedevano la partecipazione di soggetti pubblici o del comune interessato).

Per quanto riguarda le Linee Guida nazionali, recentemente i Ministeri competenti hanno sottoposto una bozza ad un processo di consultazione pubblica dei soggetti economici interessati, nonché al confronto tecnico con le Regioni e gli enti locali. Sul contenuto della bozza, l'Antitrust ha espresso una prima valutazione favorevole, ritenendo nel complesso la loro formulazione coerente con l’obiettivo di rimuovere le restrizioni nell’accesso alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e le difformità esistenti tra le varie situazioni locali nei processi di autorizzazione all’esercizio di tale attività.

Le Linee Guida nazionali, nella loro prima formulazione, prevedono:
  • il divieto di indire procedure pubblicistiche di natura concessoria, essendo l’attività di produzione dei energia elettrica "attività economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa";
  • il divieto per le amministrazioni regionali e locali di imporre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, salva la possibilità per le sole Regioni di individuare aree non idonee secondo specifici criteri oggettivi dettati al riguardo, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio (esigenze di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale) e tenendo in ogni caso conto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (obiettivi di burden sharing). Ciò dovrebbe evitare l’introduzione di vincoli quantitativi e contingentamenti nel numero degli impianti e/o nella potenza massima autorizzabile;
  • con specifico riferimento agli impianti eolici, la definizione di distanze minime da unità abitative, centri abitati, strade provinciali o nazionali, giustificate dal necessario rispetto di esigenze di sicurezza e/o di tutela paesaggistica-ambientale, e univocamente determinate per tutto il territorio nazionale;
  • una serie di disposizioni volte a garantire una maggiore semplificazione amministrativa e certezza/celerità nei tempi del procedimento autorizzatorio (tra cui il divieto di subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell’istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni interessati dal progetto);
  • la trasparenza delle condizioni di accesso al mercato, attraverso idonea pubblicizzazione sui siti web delle Regioni di informazioni quali: la documentazione da allegare all’istanza; la planimetria delle aree dichiarate inidonee all’installazione di specifiche tipologie di impianto decreti di autorizzazione unica rilasciati;
  • criteri oggettivi nel trattamento delle domande concorrenti (rilevanza dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze).

Infine, l'Antitrust ha espresso l'auspicio che i principi individuati nelle Linee Guida nazionali siano efficacemente e tempestivamente recepiti a livello regionale, con modalità idonee a tradursi in un corretto utilizzo degli ampi spazi di discrezionalità riconosciuti alle amministrazioni regionali, chiamate a svolgere un ruolo di primo piano nell’assicurare il rispetto degli obiettivi assegnati a livello comunitario, tenendo conto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.

Positivo il primo commento dell'Associazione Nazionale Energia del Vento (ANEV), che ha auspicato che la segnalazione dell'Antitrust venga subito recepita e che valga da stimolo per i responsabili di questo provvedimento, atteso da oltre sette anni, e la cui assenza rischia di condannare l'Italia a non raggiungere efficacemente gli obiettivi assunti in tema di sviluppo e produzione elettrica da fonti rinnovabili di energia.

© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati