Lavori pubblici: Qualificazione SOA nelle categorie OG2, OS2, OS25.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha pubblicato sul proprio sito internet (www.avcp.it) il comunicato alle SOA n. 58 con cui il Consiglio dell'A...

23/04/2010
L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha pubblicato sul proprio sito internet (www.avcp.it) il comunicato alle SOA n. 58 con cui il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 14/01/2010, ha ritenuto di dover rivedere, ai fini della qualificazione, la questione della pregressa esperienza professionale del direttore tecnico.
Con il Comunicato n. 38/2004 era stato, infatti, escluso che un'impresa, attraverso il direttore tecnico, potesse "avvalersi dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25". Tale interpretazione si basava sull'art. 24, comma 2, del D.P.R. 34/2000, Regolamento sulla qualificazione, che vieta l'utilizzo dei lavori su beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali per attestare un'impresa diversa da quella che li ha effettivamente eseguiti, sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.

L'interpretazione restrittiva ora espressa, secondo l'Autorità, non è più coerente con la normativa sopravvenuta ed in particolare con i principi del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici. La disposizione recata dall'art. 253, comma 30, ultimi due periodi, dispone, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 201, l'utilizzabilità dei lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e sub affidamenti, per il rispetto dell'ulteriore requisito - dell'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento - che le stazioni appaltanti possono individuare nel procedimento di appalto.
Seppure, da una parte, il Regolamento della qualificazione riserva la possibilità di attestarsi nelle categorie OG2, OS2 e OS25 a coloro che abbiano effettivamente eseguito l'opera, dall'altra il Codice dei contratti pubblici introduce il concetto di "soggetto esecutore". In quest'ultima definizione potrebbero ricomprendersi, tra i lavori che possono dimostrare il requisito dell'esperienza, anche quelli affidati alla condotta di uno dei direttori tecnici di una impresa non esecutrice dell'opera, in quanto riconducibili a soggetto fisico avente "responsabilità diretta" sull'intervento. A supporto di tale considerazione deve riportarsi, secondo la stessa Autorità, anche l'istituto dell'avvalimento, di derivazione comunitaria, che, presente nel Codice negli artt. 49 e 50, ammette la qualificazione ottenuta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, rispettivamente in gara e ai fini del conseguimento dell'attestato SOA, qualora avvenga all'interno dello stesso gruppo industriale.

Di conseguenza, è legittimo, continua l'Autorità, che un'impresa possa avvalersi, attraverso l'operato del proprio direttore tecnico, dei lavori eseguiti da altra impresa per qualificarsi nelle categorie OG2, OS2, OS25; ciò in forza di quanto previsto dell'art. 18, comma 14, del D.P.R. n. 34/2000 che, non prevedendo eccezioni, consente la qualificazione fino alla III classifica, con la valutazione dell'importo complessivo dei lavori abbattuta ad un decimo e fino ad un massimo di due miliardi di lire (Euro 1.032.913,80).
L'impresa che voglia utilizzare l'esperienza professionale del proprio direttore tecnico ai fini dell'attestazione dovrà dimostrare che questi sia stato l'effettivo soggetto esecutore, presentando alla SOA il certificato lavori riportante il buon esito accertato da parte della amministrazione pubblica preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dell'organo da essa all'uopo incaricato.
Il comunicato costituisce la prima risposta ad una più ampia opera di rivisitazione di determinazioni e comunicati che negli anni si sono sovrapposti, coinvolgendo anche la qualificazione delle diverse imprese impegnate nel campo degli interventi su beni sottoposti a tutela.

Fonte: www.ance.it
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