Sicurezza antincendio: Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi e Requisiti delle facciate negli edifici civili

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato le circolari 31 marzo 2010, n. 5642 e n...

14/05/2010
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato le circolari 31 marzo 2010, n. 5642 e n. 5643, recanti rispettivamente "Certificazione della resistenza al fuoco di elementi costruttivi - Murature" e "Guida tecnica su: Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili".

La circolare n. 5642 è stata messa a punto a seguito dei quesiti arrivati alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica in merito a quali debbano essere gli atti certificativi inerenti le strutture di muratura (portante e non) da porre a corredo delle istanze di sopralluogo ai fini dell'ottenimento del CPI, alla luce della nuova normativa di resistenza al fuoco introdotta dai recenti decreti che oggi regolamentano la materia (DM 9 marzo 2007 e DM 16 febbraio 2007).
In particolare, la documentazione certificativa relativa agli elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco deve essere rappresentativa della tipologia di valutazione eseguita (sperimentale, analitica, tabellare) e deve essere firmata:
  • dal direttore del laboratorio, se la valutazione è di tipo sperimentale;
  • da professionista iscritto negli elenchi del M.I. di cui alla L. 818/84, se la valutazione è di tipo analitico;
  • da professionista, se trattasi di valutazione di tipo tabellare.

La circolare n. 5642 ha, inoltre, precisato che considerata l'assenza di una norma di recepimento della specifica norma europea per la progettazione ed il calcolo delle murature esposte all'incendio (EN 1996-1-2), allo stato attuale, le uniche modalità attraverso cui è oggi possibile determinare le prestazioni di resistenza al fuoco delle murature (portanti e non) sono quelle basate sui risultati delle prove e sui confronti con tabelle, escludendo quindi ogni altra forma di certificazione. In tal senso, le certificazioni di murature, basate su valutazioni analitiche, possano essere accettate, ai fini del rilascio del CPI, per le costruzioni il cui progetto è stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, prima del 25 settembre 2010. Per i progetti presentati dopo tale data, saranno unicamente ammesse, per tali tipologie di elementi costruttivi, certificazioni basate su risultati di prova secondo le istruzioni contenute nel citato DM 16 febbraio 2007 o, in alternativa, su confronti con le tabelle riportate nel citato DM 16 febbraio 2007 e nella successiva Lettera Circolare n. 1968 del 15 febbraio 2008.

La circolare n. 5643 è stata realizzata al fine di venire incontro alle nuove esigenze costruttive inerenti in particolare le facciate, specie per gli edifici di grande altezza per i quali si registrano le maggiori innovazioni tecnologiche per quanto attiene la progettazione e la realizzazione degli "involucri esterni". La Guida prende spunto da alcuni documenti tecnici elaborati sullo stesso argomento da altri paesi appartenenti alla UE, che già hanno affrontato, all'interno dei propri atti regolamentari, la complessa problematica.
Su tale argomento il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione incendi ha approvato un'apposita Guida Tecnica predisposta dal Gruppo di lavoro designato dal Presidente del CCTS con nota P100/4189/6 Sott. 51/1 del 28 gennaio 2008.

Alla luce delle novità tecniche introdotte dal documento, il Ministero ha fornito le seguenti precisazioni:
  1. le indicazioni progettuali contenute nella Guida Tecnica in parola, per un iniziale periodo sperimentale di due anni, avranno carattere volontario e potranno essere prese a riferimento nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi;
  2. trascorsi i due anni di sperimentazione, sulla base delle eventuali osservazioni ricevute, il predetto documento potrà subire modifiche e/o ulteriori adattamenti;
  3. sempre nell'ambito del predetto periodo sperimentale ed anche al fine di evitare possibili discordanze con le vigenti norme verticali di prevenzione incendi (v. ad es. DM 16 febbraio 1987: "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione"), l'applicazione della Guida Tecnica dovrà essere riferita ad edifici aventi un'altezza antincendio superiore a 12 metri.

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