Nuovi ostacoli per le rinnovabili in Puglia: APER si rivolge all'Antitrust

Dopo la sentenza del TAR che ha annullato la delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24 novembre 2009, in riferimento alla la determinazione dei...

25/06/2010
Dopo la sentenza del TAR che ha annullato la delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24 novembre 2009, in riferimento alla la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per la qualificazione degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, nuovi problemi in Puglia sul fronte energia (leggi news). APER (Associazione produttori energia da fonti rinnovabili) ha, infatti, presentato all'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato una segnalazione per denunciare le distorsioni del mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili scaturenti dal complessivo disegno pianificatorio e normativo della Regione Puglia.

In particolare, APER ha contestato la circolare con cui il Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici:
  • afferma che "gli impianti eolici" indiscriminatamente "costituiscono un pesante impatto sul paesaggio" e che "gli impianti fotovoltaici" sarebbero aprioristicamente "incompatibili con i centri storici e con le aree a coltivo tipiche della Regione";
  • ribadisce che "gli interventi indicati, se da un lato producono energie rinnovabili, stanno producendo un grave detrimento a un bene che rinnovabili non è: il paesaggio";
  • invita i Sovrintendenti di "attenersi ai criteri su esposti", con ciò legittimandoli a spogliarsi della propria funzione istituzionale di verifica puntuale e concreta della compatibilità dei progetti rispetto alle esigenze di tutela della singola area vincolata (nota prot. 9526 del 05.11.2009 -all.1-).

APER ha fatto presente che l'Amministrazione Pugliese era già stata censurata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 364/2006), per aver imposto un freno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, e che in seguito aveva innalzato la soglia di potenza (sino a 1 MW) degli impianti da assoggettare a denuncia di inizio attività (legge Regione Puglia n. 1/2008), facendo, dunque, credere di voler dare impulso alla diffusione dei relativi impianti. In realtà, attraverso l'adozione di atti pianificatori e normativi, seppur non immediatamente afferenti alla materia della produzione di energia, la Regione Puglia sta introducendo di fatto un complessiva disciplina ostativa alla installazione di futura potenza rinnovabile sul territorio.

"Da un lato - spiega l'avv. Lucia Bitto, legal advisor di APER - la Regione avrebbe in animo di inserire nel proprio Piano paesaggistico un aprioristico divieto di installare impianti a fonti rinnovabili in aree coperte da prati, pascoli e arbusti. Dall'altro, essa intenderebbe estendere la disciplina della verifica di v.i.a. ben oltre lo spazio di intervento attribuito alle Regioni dalla normazione nazionale".
"Tutto ciò - conclude Bitto - si tradurrebbe in ostacoli diretti e indiretti all'accesso al mercato di riferimento che l'Antitrust ha recentemente stigmatizzato".

APER ha ricordato che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la competenza legislativa in materia di tutela dell'ambiente compete, in via esclusiva, allo Stato cui spetta determinare, anche in attuazione degli obblighi comunitari, il livello minimo di tutela uniforme il quale, tra l'altro, si pone su tutto il territorio nazionale quale limite alla potestà legislativa che Regioni e Province autonome esercitano nelle materie di propria competenza. Se è vero che Regioni e Province autonome possono, nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, intervenire nel rispetto dei livelli uniformi di tutela dettati dallo Stato, è altrettanto vero che, come chiarito dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 307/2003 (e, recentemente, confermato nella sentenza n. 225/2009), appartiene allo Stato la fissazione di livelli non derogabili, neanche in senso più rigoroso, dalle Regioni, quando gli stessi sono il frutto di un bilanciamento con altri interessi, di rilievo unitario, rientranti nella competenza anche statale (come nel caso della produzione di energia affidata alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost.).

In concreto, le soglie di assoggettabilità a screening previste dal d.lgs. n. 152/2006 per gli impianti di produzione di energia, sono proprio espressione della fattispecie descritta che non ammette l'intervento regionale se non nei casi ed entro i limiti previsti dalla disciplina nazionale. La disciplina nazionale di riferimento (d.lgs. n. 152/2006, art. 6, comma 9) consente alle Regioni sia di aumentare o diminuire le soglie di sottoposizione a screening entro la misura massima del 30% rispetto alle soglie nazionali, sia di determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali o territoriali, criteri o condizioni di esclusione dalla procedura di screening.
Ciò significa che le Regioni non hanno il potere né di modificare le soglie di sottoposizione a screening oltre il limite del 30%, né di determinare, per particolari progetti o aree, nuovi criteri o condizioni di assoggettabilità a screening.

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