Nuovo Regolamento Codice dei contratti: Nella parte II i contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Nella seconda delle sette parti che compongono il Regolamento del Codice dei Contratti approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso ed in attesa...

29/06/2010
Nella seconda delle sette parti che compongono il Regolamento del Codice dei Contratti approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso ed in attesa della firma del Capo dello Stato, della registrazione alla Corte dei Conti e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sono riportate le norme che devono essere utilizzate per i contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari

Nella parte seconda è trattata la regolamentazione dei lavori nei settori ordinari, con un ordine degli argomenti che ricalca l'evoluzione temporale dell'opera: dall'individuazione del responsabile del procedimento (articoli 9 e 10) e dall'inserimento dell’opera nella programmazione (articoli da 11 a 13) alla progettazione e verifica del progetto (articoli da 14 a 59), all'esecuzione dei lavori (articoli da 147 a 177), alla contabilità (articoli da 178 a 214), fino al collaudo (articoli da 215 a 238).
In questa parte seconda sono confluiti i due principali regolamenti attuativi della Merloni: quello generale, il d.P.R. n. 554/99, e quello di disciplina del sistema di qualificazione, il d.P.R. n. 34/2000.

In particolare la Parte II per un totale di 243 articoli è suddivisa nei seguenti undici titoli:
  • Titolo I - Organi del procedimento e programmazione (n. 2 capi in n. 5 articoli)
  • Titolo II - Progettazione e verifica del progetto (n. 2 capi in n. 46 articoli)
  • Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori (n. 4 capi in n. 37 articoli).
  • Titolo IV - Modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali (n. 8 articoli).
  • Titolo V - Sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte (n. 2 capi in n. 18 articoli).
  • Titolo VI - Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione (n. 2 capi in n. 14 articoli).
  • Titolo VII - Il contratto (n. 10 articoli).
  • Titolo VIII - Esecuzione dei lavori (n. 3 capi in n. 31 articoli).
  • Titolo IX - Contabilità dei lavori (n. 3 capi in n. 37 articoli).
  • Titolo X - Collaudo dei lavori (n. 2 capi in n. 24 articoli).
  • Titolo XI - Lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (n. 2 capi in n. 13 articoli).

Nel titolo II tra i punti più significativi del nuovo regolamento si evidenzia una definizione più analitica dei livelli di progettazione (in particolare la preliminare e la definitiva), con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati grafici, e la regolamentazione della verifica del progetto da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate.
Ricordiamo che la verifica del progetto (articolo 45) è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali già approvati. La verifica accerta in particolare: la completezza della progettazione; la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

A cura di Paolo Oreto
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