Nella parte III i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Nella terza delle sette parti che compongono il Regolamento del Codice dei Contratti approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso ed in attesa d...

30/06/2010
Nella terza delle sette parti che compongono il Regolamento del Codice dei Contratti approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso ed in attesa della firma del Capo dello Stato, della registrazione alla Corte dei Conti e della successiva pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sono riportate le norme che devono essere utilizzate per i contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari.

I servizi d'architettura ed ingegneria sono trattati distintamente dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Segnaliamo, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 100.000 (articolo 266) e della gara informale per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 267). La prima prevede una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti quattro criteri:
  • aspetti qualitativi dell'offerta;
  • illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  • ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;
  • riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

Per la gara informale, basata su elenchi aperti di operatori economici ovvero su indagini di mercato, viene richiesto il rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) e del criterio di rotazione.

In particolare la Parte III per un totale di 19 articoli è suddivisa nei seguenti tre titoli:
  • Titolo I - Disposizioni generali (n. 9 articoli)
  • Titolo II - Affidamento dei servizi (n. 7 articoli)
  • Titolo III - Garanzie (n. 3 articoli).

Il titolo I (artt. 252 - 260) contenente le disposizioni generali riproduce con adattamenti gli articoli 50, 51, 53, 54, 56 e 58 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ed, in particolare sono riunite in un unico articolo le disposizioni relative al concorso di progettazione in atto rilevabili agli articoli 59, 60 e 61 del citato D.P.R. n. 554/1999.
Il titolo II (artt. 261- 267) trae origine dalla rielaborazione completa del titolo IV, capo IV e capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con la precisazione che alcune disposizioni in materia di affidamento di servizi sono state elevate con il codice a norme primarie e di conseguenza non sono riprodotte.
Per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura l'articolo 91, commi 1 e 2, del codice, individua la soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale si applicano le disposizioni relative alle procedure ordinarie di gara. Al di sotto di tale soglia è prevista la gara informale con invito rivolto ad almeno cinque soggetti.
Alla luce di quanto richiamato, la procedura di affidamento è disciplinata nel titolo II in relazione alla gare di importo pari o superiore 100.000 euro. Uno specifico articolo (il 267) disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro.
Il titolo III (artt. 268 - 270) contenente le garanzie, successivamente ad un articolo che contiene le disposizioni applicabili, riproduce con adattamenti gli articoli 105 e 106 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

A cura di Paolo Oreto
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