Sicurezza: Aggiornamento per il coordinatore entro il 15 maggio 2013

I coordinatori della sicurezza (per la progettazione ed in fase di esecuzione) che hanno conseguito l'attestato di frequenza ai corsi qualificanti ai sensi d...

22/06/2010
I coordinatori della sicurezza (per la progettazione ed in fase di esecuzione) che hanno conseguito l'attestato di frequenza ai corsi qualificanti ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 e, dunque, antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, hanno tempo per svolgere l'aggiornamento quinquennale previsto dall'art. 98, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 entro il 15 maggio 2013, ovvero entro 5 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 (15 maggio 2008).

Questo, in sintesi, il contenuto della nota del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri dello scorso 18 giugno 2010, L'obbligo di aggiornamento per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore in fase di esecuzione che hanno conseguito l'attestato di frequenza ai corsi abilitanti antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008"

In particolare, oggetto della nota è chiarire se l'obbligo di aggiornamento quinquennale, di cui all'art. 98, comma 2 ed Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, sussista anche per i coordinatori della sicurezza (per la progettazione ed in fase di esecuzione) che abbiano conseguito l'attestato di frequenza ai corsi qualificanti ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 e, dunque, antecedentemente all'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 81/2008.

Il Centro Sudi del CNI ha, innanzitutto, ricordato i requisiti professionali previsti per ricoprire l'incarico di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ovvero:
  • titolo di studio previsto dal comma 1, lettere a, b e c, dell'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008;
  • attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza (comma 2, art. 98), fatte salve le eccezioni di cui al comma 4 dell'art. 98;
  • obbligo di aggiornamento professionale che, in verità l'art. 98, comma 2 richiama solo incidentalmente e che è imposto dall'Allegato XIV al D.Lgs. n. 81/2008;

L'All. XIV precisa anche che, per coloro che abbiano conseguito l'attestato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Del pari sussiste l'obbligo di aggiornamento anche per coloro che abbiano conseguito l'attestato successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ma sulla base di corsi avviati anteriormente all'entrata in vigore di quest'ultimo.

Per i professionisti in possesso dell'attestato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, il termine quinquennale imposto per l'aggiornamento comincerà a decorrere dalla data dell'entrata in vigore di tale D.Lgs. (15 maggio 2008). Dunque, la data ultima per lo svolgimento dell'aggiornamento da parte dei coordinatori in possesso di attestato di frequenza di corsi antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, è il 15 maggio 2013.

Il Centro Studi del CNI ha, infine, precisato che l'obbligo di aggiornamento professionale ha anche una sua concreta rilevanza giuridica sotto il profilo della responsabilità civile per "culpa in eligendo", riscontrabile in tutti quei casi in cui il committente si avvalga di coordinatori che, in spregio ad uno specifico dettato normativo, non abbiano provveduto al loro aggiornamento.

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