Operativo il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010 il Decreto che attua la Delibera CIPE n.110 del 18/12/2008 recante Criteri e modalità di funzi...

09/07/2010
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2010 il Decreto che attua la Delibera CIPE n.110 del 18/12/2008 recante Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie e grandi imprese in difficoltà.

Il Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle medie e grandi imprese in difficoltà diviene operativo 10 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo e l'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo deve presentare la domanda ad INVITALIA S.p.A. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.
È possibile scaricare anche dal sito internet www.invitalia.it tutta la documentazione relativa alla presentazione delle domande di accesso al Fondo.

Gli interventi possono riguardare:
  • aiuti per il salvataggio dell'impresa, consistenti in un sostegno finanziario reversibile finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione;
  • aiuti per la ristrutturazione dell'impresa, basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinarne la redditività a lungo termine.

L'aiuto è concesso sotto forma di garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa. La presentazione delle domande potrà avvenire fino a esaurimento delle risorse del Fondo. Le comunicazioni relative all'esaurimento delle risorse o al rifinanziamento del Fondo saranno pubblicate su questo sito internet.

Destinatari
Possono accedere agli interventi del Fondo le società di capitale ubicate sul territorio italiano che, alla data di presentazione della domanda, rispettino le seguenti condizioni:
  • si trovino in difficoltà, ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)
  • siano di media o grande dimensione, ovvero abbiano almeno 50 dipendenti (calcolati secondo i criteri di cui al Decreto MAP 18 aprile 2005) e realizzino un fatturato o un totale di bilancio annuo superore ai 10 milioni di euro.

Non sono ammesse agli aiuti le imprese che:
  • operano nei settori del carbone, dell'acciaio, della pesca, dell'acquacoltura e nel settore agricolo;
  • hanno avviato l'attività da meno di 3 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
  • fanno parte di un gruppo o siano da esso rilevate, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Forma dell'aiuto
Il sostegno del Fondo interviene esclusivamente sotto forma di garanzia statale - di natura solidale (ex art. 1944 c.c.) - su finanziamenti bancari contratti dall'impresa.
La garanzia assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il finanziamento in termini di capitale, interessi e ogni altro costo e onere connesso con l'operazione garantita.
Il tasso di interesse gravante sui prestiti per i quali è concessa la garanzia statale dovrà essere:
  • almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi a imprese sane;
  • non superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato.

In alcuni casi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, l'intervento sarà soggetto a notifica individuale alla Commissione europea.
Sia gli aiuti al salvataggio sia gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una tantum, ovvero una sola volta nell'arco di 10 anni.

Sostegno finanziario per il salvataggio
Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario reversibile (della durata massima di 6 mesi), finalizzato a mantenere in attività l'impresa per il tempo necessario ad elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.
Non possono accedere al Fondo imprese per le quali sia stata presentata istanza giudiziale per l'accertamento dello stato di insolvenza.
L'aiuto deve essere limitato all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato. L'importo dell'aiuto concesso deve pertanto basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite, e non può superare i 5 milioni di euro per intervento.
L'aiuto potrà essere utilizzato per i soli fabbisogni gestionali, senza pagamento di passività strutturali.
La garanzia ha validità massima di 6 mesi. Entro 4 mesi dall'erogazione del prestito oggetto della garanzia statale i soggetti beneficiari dell'aiuto sono tenuti a presentare il piano di ristrutturazione o di liquidazione dell'impresa. In mancanza di tale adempimento, entro lo stesso termine l'impresa dovrà confermare l'impegno contrattuale di restituire il prestito garantito alla scadenza.

Sostegno finanziario per la ristrutturazione
Gli aiuti per la ristrutturazione sono concessi a fronte della presentazione di un piano industriale - della durata massima di 36 mesi - finalizzato a ripristinare entro lo stesso termine la redditività a lungo termine dell'impresa.
Non possono accedere al Fondo imprese in stato di insolvenza.
Il piano di ristrutturazione può riguardare tre tipi di intervento:
  • la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;
  • la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;
  • la diversificazione verso nuove attività redditizie.

Il piano deve essere corredato da tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare l'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà e il piano di ristrutturazione dei debiti.
Deve inoltre prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.
La ristrutturazione deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) che preveda il contributo dei beneficiari in misura di almeno il 40% del costo totale della ristrutturazione nel caso di medie imprese e di almeno il 50% nel caso di grandi imprese.

Presentazione delle domande
Le domande per gli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione vanno indirizzate a Invitalia (in originale più una copia) e debbono essere necessariamente accompagnate dall'attestazione dell'avvenuta richiesta della certificazione antimafia (L. 575/65 e s.m. e i.).
Di seguito si riportano i facsimile di domanda per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione conformi a quanto previsto, rispettivamente, dall'Allegato A e B del DM 25 febbraio 2010:
  • Domanda di ammissione agli aiuti al salvataggio;
  • Domanda di ammissione agli aiuti alla ristrutturazione.

Per la redazione del piano finanziario dettagliato (di cui al punto 3 della domanda di ammissione agli aiuti al salvataggio) e del piano di ristrutturazione industriale (di cui al punto 10 della domanda di ammissione agli aiuti alla ristrutturazione) dovranno essere utilizzati i format di seguito riportati:
  • Piano finanziario dettagliato;
  • Piano di ristrutturazione industriale.

Inoltre l'impresa richiedente dovrà fornire le dichiarazioni sostitutive di atto notorio inserite nei format di piano finanziario dettagliato e piano di ristrutturazione industriale sopra citati.

Valutazione delle domande
Invitalia esamina le domande pervenute in ordine cronologico e verifica:
  • la completezza della documentazione presentata a corredo della domanda; nel caso di domanda incompleta Invitalia, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento ne dà comunicazione al richiedente, che può provvedere alle relative integrazioni entro 5 giorni lavorativi; le domande non integrate entro tale termine saranno considerate irricevibili e verranno restituite al mittente (art. 3 punto 3 del DM 25 febbraio 2010);
  • la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda di cui al punto 1 della Delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 110;
  • l'eventuale sussistenza dei requisiti di priorità di cui all'art. 4 del DM 25 febbraio 2010.

Invitalia procede all'istruttoria tecnica delle domande ammissibili e ne trasmette gli atti, unitamente a una propria relazione, al Comitato di valutazione tecnica appositamente costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che esprime il proprio parere sulle domande pervenute.
Il Ministero comunica alle imprese richiedenti e per conoscenza a Invitalia l'esito delle valutazioni.
In caso di valutazione positiva il Ministero, acquisita - ove necessaria - l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea, emana il decreto per la concessione della garanzia statale.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
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