Nuovo Regolamento Codice dei contratti: Un silenzio che non piace ed analisi della parte V relativa ai settori speciali

E' passato quasi un mese dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti e non si ha ...

09/07/2010
E' passato quasi un mese dall'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti e non si ha notizia che lo stesso sia stato inviato al Capo dello Stato per la firma, la successiva registrazione da parte della Corte dei Conti e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Vorremmo sapere il perché di questo silenzio ed il perché, se il provvedimento è stato già inviato al Capo dello Stato, lo stesso non sia stato ancora firmato.
Probabilmente il Presidente della Repubblica, memore di quello che si è verificato con la precedente versione del Regolamento approvata dal Consiglio dei Ministri nell'ormai lontano dicembre 2007 (aveva firmato il DPR che aveva, quindi, un numero ed una data ma mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a causa della mancata registrazione della Corte dei Conti), sta procedendo con la massima cautela per evitare un'altra analoga situazione. Nell'attesa che qualcuno ci dia notizie, parliamo oggi della parte V dedicata ai settori speciali.

Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell'ambito dei settori speciali. L'articolato è diretto a uniformare l'attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall'altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall'articolo 206, comma 1, del codice.

L'esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza (come emerge dalla previsione dell'articolo 30 della direttiva 17/2004/CE, che regola la "procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza", e dell’articolo 219 del codice).
In particolare la Parte V è composta soltanto da 4 articoli suddivisa nei seguenti tre titoli:
  • Titolo I - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria (artt. 339 - 340)
  • Titolo II - Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria (art. 341)
  • Titolo III - Organi del procedimento e programmazione nei settori speciali (art. 342).

In tale ottica, l'articolo introduttivo della Parte V (articolo 339) riproduce a livello di normativa secondaria la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali. Il codice ha espressamente escluso l'applicabilità ai settori speciali di una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d'opera; cessione di crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell'esecutore).
In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l'obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: l'esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell'incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 340), per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati confermati e meglio specificati gli ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possono garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

A cura di Paolo Oreto
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