Dall'Authority la procedura per una nuova attestazione di qualificazione SOA

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha pubblicato lo scorso 3 giugno 2010 la determinazione n. 3 recante "Proce...

21/07/2010
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha pubblicato lo scorso 3 giugno 2010 la determinazione n. 3 recante "Procedimento per il rilascio del nulla osta a nuova attestazione di qualificazione SOA su istanza dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione a seguito di accertamento di false dichiarazioni; indicazioni interpretative dell'articolo 17, comma 1, lett. m) del d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34".

La determinazione stabilisce le regole del procedimento per il nulla osta al rilascio di nuova attestazione da parte delle SOA a seguito di istanza dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione per falsa dichiarazione o cui sia stata negata l'attestazione per gli stessi motivi.

Per quanto concerne la durata del periodo di interdizione, l'Autorità ha chiarito che, nel caso in cui l'impresa abbia reso dichiarazioni non veritiere in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione, il divieto previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34/2000 in merito al rilascio dell'attestazione di qualificazione, nonché in merito all'esito positivo della verifica triennale, opera per il periodo di un anno e decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'annotazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa. Ne consegue che, per quanto riguarda l'ambito relativo alla qualificazione, decorso il termine di un anno dall'inserimento nel casellario informatico ex articolo 27 del d.P.R. n. 34/2000 della notizia della decadenza o del diniego dell'attestazione per false dichiarazioni o per la presentazione di falsa documentazione, l'impresa interessata può stipulare con la SOA il contratto di attestazione e conseguire la qualificazione al ricorrere dei presupposti previsti dal d.P.R. 34/2000.

L'effetto preclusivo di un anno all'ottenimento dell'attestazione di qualificazione decorrente dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'informazione in ordine alle decadenza dell'attestazione per dichiarazioni non veritiere può tuttavia venire a cessare a seguito dell'accertamento della non imputabilità; ciò in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34 del 2000, sussisterà il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Per quanto riguarda le modalità del procedimento e soggetto deputato a valutare la non imputabilità, l'Autorità ha, innanzitutto, chiarito che il procedimento per la verifica della "non imputabilità" ha come presupposto l'iscrizione nel casellario della notizia della decadenza o del diniego dell'attestazione per l'avvenuta presentazione di false dichiarazioni e/o documentazioni. Le imprese nei cui confronti sia stata applicata la decadenza dell'attestato SOA o il diniego dell'attestazione per aver prodotto falsa documentazione o reso dichiarazioni mendaci in fase di qualificazione possono presentare istanza per ottenere una nuova attestazione e in tal modo l'impresa che ritiene di non essere responsabile della produzione documentale non veritiera ha la possibilità di tornare ad operare nel settore dei contratti pubblici in un momento anteriore alla scadenza del periodo interdittivo di un anno.

L'istanza di riattestazione dà luogo ad un procedimento "di secondo grado" diretto a valutare la non imputabilità all'impresa della accertata falsità di documenti e/o dichiarazioni. Il soggetto legittimato a compiere tale valutazione è l'Autorità stessa, in virtù del suo ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato, nonché della funzione di vigilanza sul sistema di qualificazione. L'Autorità è dunque destinataria delle istanze di nuova attestazione e svolge il procedimento in contraddittorio sia con l'impresa interessata sia con la SOA che ha rilasciato l'attestazione poi decaduta. Laddove il procedimento avviato dall'Autorità si concluda con l'insussistenza dell'imputabilità, ne sarà data pubblicità nel casellario informatico.

Con la determinazione n. 3, l'Autorità ha, infine, fornito chiarimenti in merito:
  • al concetto di imputabilità della falsa attestazione;
  • alla responsabilità del cessionario per false dichiarazioni rese dall'impresa cedente e/o per la produzione di falsa documentazione riferibile all'impresa cedente;
  • ai contenuti dell'istanza per il rilascio del nulla osta ai fini di una nuova attestazione.

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