Autorità Lavori Pubblici: Una nuova determinazione per i controlli sui certificati di esecuzione dei lavori

Sulla Gazzetta ufficiale n. 191 del 17 agosto scorso è stata pubblicata la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, se...

23/08/2010
Sulla Gazzetta ufficiale n. 191 del 17 agosto scorso è stata pubblicata la Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6 del 27 luglio 2010 recante "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle SOA in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei lavori e sull'applicazione dell'articolo 135, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006".

L’Autorità per la vigilanza avendo riscontrato alcune anomalie relativamente ad alcuni adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti, ha ritenuto opportuno intervenire con la determinazione in argomento ricordando che:
  • l'art. 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasmettere copia dei certificati di esecuzione dei lavori all'Autorità la quale, per il tramite dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, li mette a disposizione delle Società Organismi di Attestazione (SOA) ai fini dell'assolvimento del compito di attestare nei soggetti qualificati l'esistenza, tra gli altri, dei requisiti tecnico organizzativi;
  • le SOA, prima di provvedere a rilasciare l'attestazione, debbono controllare la veridicità e la sostanza di tutta la documentazione prodotta dall'impresa richiedente; ciò al fine di evitare che vengano rilasciate valide attestazioni sulla base di presupposti erronei e/o falsi.

In conclusione l’Autorità, con la determinazione allegata alla presente notizia, ha ribadito che:
  • le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006, a trasmettere all'Autorità copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati;
  • le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell'art. 135, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, a controllare in maniera periodica il Casellario informatico dell'Autorità al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto.
  • le Società Organismi di Attestazione, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, qualora copia dei certificati di esecuzione dei lavori presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, ed emessi in data anteriore all’1 luglio 2006, non risulti inserita nell'Osservatorio presso l'Autorità, debbono invitare le stazioni appaltanti a controllare e confermare la veridicità di detti certificati di esecuzione dei lavori nel termine di venti giorni dalla richiesta utilizzando la comunicazione-tipo allegata alla determinazione stessa, informandole altresì che il mancato tempestivo riscontro può comportare l'applicazione nei confronti della stazione appaltante della sanzione di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006. In relazione ai C.E.L. rilasciati successivamente alla data dell’1 luglio 2006, le Società Organismi di Attestazione sono tenute altresì a segnalare all'Autorità il mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione appaltante ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

A cura di Paolo Oreto
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