Nuovo Regolamento Codice dei contratti: L'affidamento dei servizi d'ingegneria e architettura

Sembra che la settimana prossima sia quella decisiva per la firma del Capo dello Stato sul Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti; il provvedimen...

24/09/2010
Sembra che la settimana prossima sia quella decisiva per la firma del Capo dello Stato sul Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti; il provvedimento sarà emanato con Decreto del Presidente della Repubblica e dopo il necessario "Visto" della Corte dei Conti sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Ma arrivano le prime voci fuori dal coro di coloro che aspettavano con ansia la pubblicazione del nuovo Regolamento ed in commento alla nostra precedente notizia del 17 settembre scorso in cui comunicavamo l'avvenuta "bollinatura" del Regolamento stesso, un nostro lettore dallo pseudonimo "grillo parlante" precisava che "si stava meglio … quando si stava peggio" sintetizzando con questa espressione il malessere dei professionisti riguardo alle novità introdotte sugli affidamenti degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

Il nostro lettore si sfogava precisando "Almeno nella vituperata prima repubblica per dare l'incarico all'amico, all'amico dell'amico, ecc., ci si doveva mettere la faccia (in consiglio comunale si votava)!! Per cui se l'amico di turno si rivelava un incapace ... il proponente ne era responsabile. Ora si pretende anche di mascherarsi dietro le cosiddette gare! Che Farisei!!!!!!!!!!!!!!! Inoltre, con la storia dei requisiti, lavori affini e simili artifici .... chi lavora molto lavora sempre di più e chi lavora poco ... sempre di meno! Bella roba!!! E che dire della stragrande maggioranza dei progetti (si fa per dire ...) prodotti dalla pubblica amministrazione: vergognosi! Per forza: il controllore e il controllato coincidono, e alla maggior parte delle imprese va bene così perchè ci possono poi guazzare!!!. ".

E' chiaro che si tratta di uno sfogo di chi, probabilmente, ha avuto alcune esperienze negative ma ci sia lecito fare alcune precisazioni in merito al problema dell’affidamento degli incarichi.
Ci riferiamo, in particolare, all'articolo 262 del Regolamento dove nel comma 1 si precisa che "Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati": non stiamo, qui, a dire che il Regolamento avrebbe potuto far ritornare in vita le tariffe professionali ma affermiamo, con convinzione, che gli importi degli onorari da porre a base delle gare di progettazione potevano essere dedotti dalle tariffe professionali stesse senza lasciare la discrezionalità agli Enti appaltanti sulla possibilità di applicazione o meno delle tariffe stesse. D'altra parte se i professionisti sono, di fatto, considerati alla stregua di imprese, sarebbe stato giusto, applicare ai servizi di ingegneria e di architettura, listini ufficiali come, per altro, viene fatto per le opere. Possiamo anche aggiungere che questa discrezionalità lasciata alle stazioni appaltanti potrebbe rendere, in certi casi, variabile l'importo dell'onorario da porre a base d'asta in funzione della necessità che lo stesso sia sopra o sotto soglia, al di sopra o al di sotto di 100.000 o 20.000 Euro. Ma un'altra perla può essere osservata nell'articolo 266, comma 1, lettera c1) in cui viene precisato che nelle gare di progettazione di importo pari o superiore a 100.000 Euro il ribasso percentuale deve essere unico "in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento".
Questa ultima indicazione, di fatto, limiterà i ribassi ma porterà le varie stazioni appaltanti a definire soglie percentuali in relazione ai lavori per i quali si deve effettuare la gara di progettazione.
Potremo trovarci di fronte a percentuali fissate con metodologia diversa da ogni amministrazione e, quindi, variabili non soltanto in funzione della tipologia di lavoro ma, anche, in funzione della decisione della stazione appaltante stessa.
Ma si verificherà, certamente, che i professionisti, conoscendo la percentuale limite fissata dall'ente appaltante, si attesteranno, tutti, sul medesimo ribasso rendendo ininfluente l'offerta nella parte relativa al prezzo e l'aggiudicazione dovrà basarsi, quindi, su altri indicatori molto più aleatori del prezzo.

E' come, per intenderci, facendo riferimento ai lavori, se ogni stazione appaltante abbia un elenco prezzi diverso per ogni gara da bandire e come se la stessa abbia la possibilità di definire autonomamente, sempre per ogni tipologia di lavoro, il ribasso massimo che l'impresa può offrire.

Ricordiamo, per ultimo che il nuovo Regolamento entrerà in vigore dopo centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e ciò ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo 253, comma 2, dal terzo decreto legislativo correttivo, è previsto che entrino in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento e che da tale data saranno abrogati, alcuni provvedimenti previdenti tra i quali:
  • gli articoli 337, 338, 342, 343, 344, 348 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
  • gli articoli 5, comma 1, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;

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A cura di Paolo Oreto
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