Ritardata restituzione di immobile concesso da una P.A.: è esigibile solo il canone di mercato

Nel caso di immobile concesso in locazione dalla P.A., è inesigibile la dimostrazione da parte di questa dell'esistenza di concrete proposte provenienti da a...

06/09/2010
Nel caso di immobile concesso in locazione dalla P.A., è inesigibile la dimostrazione da parte di questa dell'esistenza di concrete proposte provenienti da aspiranti locatari ai fini dell'accertamento del maggior danno da ritardata restituzione dell'immobile locato ex art. 1591 cod. civ.; é, invece, sufficiente e necessaria, a tale riguardo, la prova dell'ammontare del canone conseguibile sul mercato per immobili aventi le medesime caratteristiche.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 16143 dell'8 luglio 2010, ribadendo che il principio secondo il quale il privato locatore, per conseguire il maggior danno causato da una ritardata riconsegna dell'immobile, è tenuto a provare l'esistenza di concrete proposte da parte di aspiranti conduttori, non può essere applicato nel caso in cui il locatore è una pubblica amministrazione. In quest'ultimo caso, è inesigibile la dimostrazione dell'esistenza di concrete proposte provenienti da aspiranti locatari, mentre è sufficiente e necessaria la prova altrimenti data dell'ammontare del canone concretamente conseguibile sul mercato per gli immobili delle medesime caratteristiche.

I giudici della Cassazione hanno, infatti, ricordato che il prezzo di una eventuale locazione è stabilito da una commissione pubblica proprio in vista di un rinnovo contrattuale ed è poi condiviso dal CTU incaricato per la stima.

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