Costruire in zona agricola

Una recente sentenza del TAR Lazio (Roma, sezione II, 2 novembre 2010, n. 33106) è intervenuta in merito all'interpretazione dell'art. 17, comma 3, lettera a...

11/11/2010
Una recente sentenza del TAR Lazio (Roma, sezione II, 2 novembre 2010, n. 33106) è intervenuta in merito all'interpretazione dell'art. 17, comma 3, lettera a) del DPR 380/2001 "Testo Unico Edilizia" (norma già contenuta nell'art. 9 della Legge 10/1977), il quale stabilisce che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale.

Il TAR Lazio ha precisato che la qualifica di imprenditore agricolo del richiedente il permesso di costruire è irrilevante se il soggetto non intende avvalersi dell'esonero dal pagamento degli oneri concessori (vedi anche TAR Sicilia, Palermo, Sezione III, sentenza 4 gennaio 2008, n. 3).

La mancanza di tale qualifica non può essere preclusiva del rilascio del titolo abilitativo per interventi in zona agricola per i quali è indispensabile come sempre:
  • la titolarità del diritto di proprietà o l'esistenza di altro titolo idoneo di disponibilità dell'immobile;
  • la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

È pertanto illegittimo il provvedimento con il quale un comune ha respinto una domanda di rilascio di una concessione edilizia (ora permesso di costruire) per la realizzazione di un fabbricato in zona agricola per mancato possesso da parte del richiedente della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale e per omessa dimostrazione della residenza per la conduzione del fondo.

Fonte: ANCE
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