Incentivi tecnici pubbliche amministrazioni: Il ripristino del 2% pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Sul supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183 recante “Deleghe al G...

10/11/2010
Sul supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183 recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.” che entrerà in vigore il prossimo 24 novembre.

Con l’articolo 35, comma 3, della legge viene ripristinato l'incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche amministrazioni .
Il citato comma 3 recita testualmente: "All’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato".
Di fatto viene cancellato il comma 7-bis dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008 in cui era precisato che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ….".

Volendo ricordare di cosa si tratta basta riferirsi al comma 5 dell’articolo 92 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) con cui viene precisato che "Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. ……".

Per quanto concerne, dunque, l’incentivo relativo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni è possibile così riassumere le modifiche introdotte dalle varie norme che si sono susseguite:
  • con l'articolo 61, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incentivo era stato abbassato allo 0,50 % con decorrenza 1 gennaio 2009;
  • con l'articolo 1, comma 10-quater del decreto legge 23 ottobre 2008, n.162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, era stato ripristinato l'incentivo nella misura del 2,00 % con decorrenza 23 dicembre 2008 e sino al 28 gennaio 2009;
  • con l'articolo 18, comma 4-sexies del decreto-legge 29/11/2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'incentivo era stato nuovamente abbassato allo 0,50 % con decorrenza 29 gennaio 2009 e sino al 23 novembre 2010;
  • con l'articolo 35, comma 3 della legge contenente le "deleghe al Governo in materia di lavori usuranti", con la cancellazione del comma 7-bis dell’articolo 61 del dl n. 112/2008, viene ripristinata la percentuale del 2,00 % con decorrenza 24 novembre 2010.

A cura di Paolo Oreto
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