Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico: Ordinanza 3907

Sul supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta n.281 dell'1 dicembre 2019 è stata pubblicata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3907 d...

20/12/2010
Sul supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta n.281 dell'1 dicembre 2019 è stata pubblicata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3907 del 13 novembre 2010 recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico".
L'ordinanza è composta da 16 articoli e da 7 allegati e stabilisce che la quota stanziata per il 2010, pari a 42,504 milioni di euro sia ripartita tra le Regioni per:
  • a) studi di microzonazione sismica (4 milioni di euro);
  • b) interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche di interesse strategico per finalità di protezione civile. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano funzioni strategiche e sono individuati nei piani di emergenza di protezione civile;
  • c) interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati;
  • d) altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione (4 milioni di euro).

Le Regioni possono finanziare gli interventi di tipo b) fino al 40% delle disponibilità complessive. I finanziamenti riguardano interventi di prevenzione del rischio sismico nei Comuni in cui l'accelerazione al suolo "ag" non sia inferiore a 0,125g (allegato 7). (art. 2 e 16)
Procedure, modulistica e strumenti informatici per la gestione degli interventi previsti da questa ordinanza saranno specificati in successivi decreti del Capo Dipartimento della Protezione civile. (art. 1)

Studi di microzonazione sismica
La somma di 4 milioni di euro è destinata agli studi di microzonazione sismica, almeno di livello 1. I contributi sono concessi, nel limite delle risorse disponibili, alle Regioni e agli Enti Locali previo cofinanziamento della spesa in misura superiore al 50% del costo degli studi di microzonazione. Le Regioni, sentiti gli Enti Locali interessati, individuano con proprio provvedimento i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi.
Dagli studi di microzonazione sismica, sono escluse le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni che, come indicato dallo strumento urbanistico generale, rispettano i requisiti previsti all'art.5, comma 4 di questa ordinanza.
Il documento tecnico di riferimento per la realizzazione degli studi è rappresentato dagli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Per supportare e monitorare a livello nazionale gli studi è istituita una Commissione Tecnica che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile. La composizione della Commissione è riportata all'articolo 5 di questa ordinanza. E' presieduta dal direttore dell’Ufficio valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico. (art. 5)

Interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione
Per gli interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, il costo convenzionale di intervento - inclusi i costi delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere infrastrutturali - è determinato nella misura massima prevista dall'art.8 dell'ordinanza.(art. 8)
. Specifiche sugli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione sono contenute negli art. 9 e 13. (art. 9 e 13)
La selezione degli interventi è affidata alla Regioni, che assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite. Il contributo concesso è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, che è espresso in termini di livello di adeguatezza, definito dal rapporto tra capacità (resistenza effettiva dell'opera) e domanda (resistenza che ha un'opera nuova). (art. 10)

Ripartizione dei contributi
La ripartizione dei contributi fra le Regioni è realizzata sulla base dei criteri dell'allegato 2. Le Regioni, d'intesa con i Comuni individuano quelli in cui attivare i contributi. I Comuni predispongono i bandi e registrano le richieste di contributo per poi trasmetterle alle regioni che devono redigere una graduatoria di priorità. Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite. I Comuni devono pubblicizzare l'iniziativa mediante affissione del bando sull'albo pretorio e sul sito web del Comune dando informazioni ai cittadini sui tempi e sulla modalità di partecipazione. La regione formula e rende pubblica la graduatoria entro i successivi 60 giorni. Termini e modalità sono riportati all'art. 14.

Gli allegati all'Ordinanza sono i seguenti:
  • Allegato 1 - Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010
  • Allegato 2 - Ripartizione delle risorse
  • Allegato 3 - Criteri di priorità per interventi su edifici privati
  • Allegato 4 - Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolom 14 comma 5
  • Allegato 5 - Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c.2
  • Allegato 6 - Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14
  • Allegato 7 - Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14

A cura di Paolo Oreto
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