Dall'1 gennaio 2011 atti e provvedimenti amministrativi delle P.A. solo on line

A partire dall'1 gennaio 2011 gli obblighi, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi ave...

07/01/2011
A partire dall'1 gennaio 2011 gli obblighi, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti solo con la pubblicazione nei propri siti informatici, ferma restando la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

Ricordiamo che l'obbligo è stato previsto dal comma 5 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che inizialmente prevedeva come decorrenza l'1 gennaio 2010. Tale data è stata prorogata una prima volta dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (milleproroghe) all'1 luglio 2010 e successivamente con l'articolo 2, comma 5 della legge di conversione (legge 26 febbraio 2010, n. 25) all'1 gennaio 2011.

Tale adempimento può essere attuato anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) ha realizzato e gestisce un portale di accesso ai siti delle p.a.

Dall'1 gennaio 2011, dunque, l'albo pretorio per gli atti delle P.A. (deliberazioni, bandi di concorso, avvisi di aste pubbliche, varianti al Piano regolatore generale, permessi di costruire, elenchi degli abusi edilizi,...) dovrà adeguarsi ai nuovi standard di pubblicazione on line, in modo da rendere un servizio più efficiente e a costi più contenuti. Ricordiamo che per gli avvisi di gare d'appalto la decorrenza per la pubblicazione con effetti legali sul web è prevista a partire dall'1 gennaio 2013.

Per quanto concerne, infine, le tempistiche di impugnazione degli atti, è necessario fare riferimento alla data di scadenza della pubblicazione on line. In particolare, gli avvisi di aste pubbliche devono essere messi on line almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto, mentre il classamento e le mappe del catasto almeno per 60 giorni e le decisioni della commissione censuaria sui reclami del catasto almeno per 30 giorni. Le pubblicità dei bandi per lavori devono restare sull'albo pretorio online dalla data di ricezione del bando fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Per quanto riguarda le deliberazioni della giunta comunale e del consiglio comunale, la durata richiesta di pubblicazione su Internet è di 15 giorni.

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