Gare d'appalto, no al massimo ribasso se la stazione appaltante punta sulla qualità dell'offerta

Riprendendo una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 3 dicembre 2010, n. 8408) il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ha affermato, in ...

20/01/2011
Riprendendo una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 3 dicembre 2010, n. 8408) il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ha affermato, in materia di scelta del criterio di aggiudicazione delle gare d'appalto pubbliche, che risulta essere illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la stazione appaltante ha deciso di attribuire nella legge di gare un peso di rilievo agli aspetti qualitativi dell'offerta.

Con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 2011, i giudici del TAR hanno sostenuto una tesi più volte sostenuta negli ultimi tempi (leggi news) che boccia l'utilizzo del massimo ribasso nel caso in cui la legge di gara attribuisce rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al loro livello quantitativo e qualitativo.

Il collegio piemontese ha ricordato il comma 1, art. 81 del D.Lgs. n. 163/2006 che, in riferimento ai criteri di aggiudicazione, afferma che fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, lasciando chiaramente intendere che, esistendo una perfetta e sostanziale equivalenza tra i due sistemi, la scelta dell'uno o dell'altro è rimessa alla libera determinazione dell'amministrazione, con l'unico limite di far ricadere tale scelta su quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, al fine di selezionare la migliore offerta e di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità.

I giudici piemontesi hanno ricordato che, in funzione di quanto specificato dal Codice, il criterio del massimo ribasso risulta essere adeguato nel caso in cui non vi sono dubbi sulle caratteristiche qualitative del bene posto a gara, atteso che la puntuale individuazione dell'oggetto della fornitura appare di per sé in grado di evitare il verificarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza.

Viceversa, è illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al loro livello quantitativo e qualitativo. In questi casi la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso comportando la violazione delle disposizioni poc'anzi richiamate.

A cura di Gabriele Bivona
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