Detrazione 55% anche per i sistemi termodinamici a concentrazione solare

La detrazione fiscale del 55% è applicabile anche alle spese sostenute per l'istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limitatamente per...

08/02/2011
La detrazione fiscale del 55% è applicabile anche alle spese sostenute per l'istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare, limitatamente però alla produzione di energia termica e di acqua calda.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011, in risposta ad un quesito formulato a un contribuente sulla base di una nota del 25 novembre 2010, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, con cui l'Enea ha fornito delle importanti delucidazioni in merito all'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 296 del 2006. In particolare, l'Enea ha affermato che:
  • i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006;
  • i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 296/2006 per i soli usi termici.

In riferimento all'affermazione dell'Enea, il contribuente istante chiedeva conferma all'Agenzia delle Entrate circa l'applicabilità dei benefici previsti dalla legge n. 296/2006. Prima di rispondere compiutamente al quesito, l'Agenzia ha ricordato gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 55%, ed in particolare:
  • comma 344, legge n. 296/2006 - riqualificazione energetica dell'intero edificio, entro il limite massimo di detrazione di 100.000 euro;
  • comma 345 - realizzazione di strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro;
  • comma 346 - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro;
  • comma 347 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, entro il limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

La nota dell'Enea, in particolare, ha previsto due casi particolari:
  1. quello in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la sola produzione di acqua calda;
  2. quello in cui i sistema termodinamico a concentrazione sia utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e termica.
    Nel primo caso, il sistema è assimilabile ad un pannello solare e perciò può essere incluso tra gli interventi previsti dal comma 346, art. 1 della legge n. 296/2006. Per l'ammissibilità alle detrazioni, è necessaria la certificazione di qualità del sistema termodinamico come previsto dalla norma EN 12975 (vigente per i collettori solari).

    Nel secondo caso, il sistema può essere assimilato alla fattispecie prevista dal comma 346, art. 1 della legge n. 296/2006, ma solo ai fini termici e per tale motivo, per la certificazione di qualità si fa sempre riferimento alla norma EN 12975 (vigente per i collettori solari).

    Sulla base delle informazioni fornite dall'Enea, l'Agenzia ha definitivamente chiarito che le spese sostenute per l'installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla produzione di energia elettrica e di energia termica possono essere oggetto di detrazione fiscale del 55% per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica.

    Per completezza d'informazione, l'Agenzia ha ricordato che secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 48, della legge n.220/2010, le detrazioni fiscali sono prorogate per gli interventi sostenuti entro il 31 dicembre 2011, ma la ripartizione delle spese avverrà in 10 anni anziché in 5 come previsto dalla precedente normativa per gli anni 2009 e 2010.

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