Categoria OG11, le Associazioni di categoria chiedono la modifica del Regolamento del Codice degli Appali

Lo scorso 7 febbraio le associazioni ACAI (Associazione Costruttori in Acciaio Italiani), AISES (Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza), ANIPA (Assoc...

16/02/2011
Lo scorso 7 febbraio le associazioni ACAI (Associazione Costruttori in Acciaio Italiani), AISES (Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza), ANIPA (Associazione Nazionale Informatici Pubblici e Aziendali), ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti), UNCSAAL (Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio e Leghe) e NAD (Associazione Nazionale Demolitori Italiani) hanno formalizzato un ricorso presso il TAR del Lazio finalizzato all'annullamento di alcune norme inserite all'interno del nuovo Regolamento del Codice dei Contratti, DPR n. 207/2010, pubblicato sul supplemento ordinario n. 270 alla G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2010, che sostituisce integralmente il vecchio regolamento di attuazione DPR n. 554/1999 e il DPR n. 34/2000, relativo alla qualificazione delle imprese, che entrerà in vigore il 9 giugno 2011.

In particolare, le associazioni hanno contestato:
  • l'art. 79, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nella parte in cui, nel dettare i "requisiti di ordine speciale" occorrenti per la qualificazione nei lavori pubblici, omette di indicare i requisiti di specializzazione richiesti per l'esecuzione delle lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali le strutture, gli impianti e le opere speciali, omettendo così di dare attuazione all'art. 37, comma 11, del Codice;
  • l'art. 85, comma 1, lettera b), punti 2 e 3 nella parte in cui, nel dettare le regole che le SOA devono applicare ai fini della qualificazone delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici, stabilisce che l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata (oltre il limite che la stessa norma indica) "può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabilee, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento".

Come specificato da un comunicato di Assistal "secondo il nuovo Regolamento un'impresa che intenda conseguire la qualificazione nella categoria OG11, sarebbe tenuta a dimostrare di possedere requisiti speciali nelle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30, per una percentuale complessiva pari almeno al 180% dell'importo della classifica richiesta".

La norma viola diversi principi, primo tra tutti quello legato alla par condicio degli operatori. Infatti, mentre per le restanti cinquanta categorie di lavori continuerebbe a valere la regola in virtù della quale i requisiti speciali sono strettamente proporzionati alla classifica di qualificazione richiesta, tale regime, risulterebbe fortemente penalizzante esclusivamente per la categoria OG11: un obbligo arbitrario che, agli occhi dell'Associazione, appare totalmente incomprensibile.

Assistal specifica, inoltre, che dal prossimo 8 dicembre 2011 le imprese in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11 saranno perentoriamente private della certificazione e costrette a formulare richiesta di qualificazione secondo le nuove regole descritte dal Regolamento.

Per i suddetti motivi, Assistal ha espresso grande preoccupazione per le imprese che, operanti nel comparto impiantistico, potrebbero essere private dell'attestazione SOA per tale categoria, con la conseguente impossibilità ad operare nel mercato di loro naturale appartenenza, salvo l'ottenimento di una nuova attestazione di qualificazione attraverso le nuove e (illegittime) più severe regole previste.

"Ciò che Assistal vuole ottenere attraverso questo ricorso - spiega Nicola Scotti, Presidente di Assistal - è che le imprese impiantistiche abbiano la possibilità di mantenere la propria competitività continuando ad operare sul mercato, oltre che di partecipare alle gare in relazione alle loro effettive capacità. Il rischio che corriamo - continua Scotti - è che da un lato si perdano il 50% delle iscrizioni alla categoria OG11 a seguito della perdita della qualificazione per quelle imprese che, con i nuovi parametri, non raggiungono più la quota minima di requisiti richiesti e, dall'altro, che le restanti imprese vedano dimezzata la propria classifica di importo".

Un danno enorme per le imprese e per l'intera economia del Paese.
E quanto sopra a fronte di un regime previgente, legato alla vecchia disciplina OG11, che non aveva negli anni mostrato alcun punto debole, con centinaia di opere, piccole e grandi, realizzate con la piena soddisfazione delle amministrazioni committenti.

Anche l'Uncsaal in un comunicato ha espresso le proprie perplessità, auspicando che la ripresa dei lavori al Tavolo Ministeriale dedicato agli Appalti Pubblici, recepisca la sostanza delle eccezioni denunciate, evitando in questo modo, il proseguimento dell'azione legale.

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