Beni culturali: ridotti i termini degli iter amministrativi

Completato il quadro dei nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali in attuazione al regolamento previsto...

08/03/2011
Completato il quadro dei nuovi termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali in attuazione al regolamento previsto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 271 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata non superiore a novanta giorni".

Ricordiamo che la legge n. 241/1990 è stata modificata dalla legge n. 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni. In particolare, l'art. 7 della legge n. 69/2009 ha sostituito integralmente l'art. 2 della legge n. 241/1990 riguardante la conclusione del procedimento fissando che "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso". L'Allegato al DPCM n. 271/2010 fissa nuovi termini che, in generale, sono notevolmente ridotti rispetto al passato e, in particolare, segnaliamo i seguenti:
  • concessione per l'esecuzione di ricerche archeologiche su immobile altrui ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - 90 giorni (prima 210 giorni);
  • autorizzazione all'esecuzione di ricerche archeologiche su immobile proprio ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 - 90 giorni (prima 120 giorni);
  • approvazione dei piani paesaggistici in via sostitutiva, limitatamente ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004 - 60 giorni;
  • rilascio del parere vincolante su domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 3 ter del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 1, commi 37 - 39 della Legge n. 308/2004 "condono paesaggistico" del 2004 - 90 giorni.

© Riproduzione riservata
Tag:

Documenti Allegati