Autorità LL.PP: Pesante e puntuale deliberazione sugli interventi di ricostruzione in Abruzzo

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è, recentemente, intervenuta con la deliberazione n. 22 del 9 febbraio 2011...

25/03/2011
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è, recentemente, intervenuta con la deliberazione n. 22 del 9 febbraio 2011 depositata il 4 marzo scorso sul problema legato agli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici in Abruzzo, danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed alle deroghe introdotte dall'articolo 3 dell'Ordinanza n. 3753 del 6.4.2009 ("Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009") con particolare riferimento alla realizzazione degli stessi in deroga al Codice dei contratti di cui al D.lgs. 163/2006.
Con la deliberazione in argomento l'Autorità in riferimento ai propri compiti di regolazione del mercato dei contratti pubblici, al di là della rigorosa vigilanza sugli specifici interventi, ha effettuato un esame e una valutazione delle procedure adottate dai soggetti attuatori nelle condizioni di emergenza, al fine di verificarne l'efficacia nonché la coerenza con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ovvero di individuare eventuali criticità.

Nella deliberazione viene precisato che:
  • ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 163/2006, con invito rivolto a imprese individuate a cura del Provveditorato; relativamente all'individuazione di dette imprese non sono state fornite indicazioni circa procedure o criteri prestabiliti secondo i quali è avvenuta la selezione delle stesse;
  • che alcune progettazioni sono state affidate in via diretta o mediante procedure negoziate, individuando i professionisti nell'ambito dei curricula acquisiti dal Provveditorato; anche relativamente all'individuazione dei professionisti non sono state fornite più precise indicazioni circa le procedure o criteri secondo i quali è avvenuta la selezione degli stessi.

In quasi tutti i lavori sono stati sottoscritti contratti aggiuntivoi con rilevanti interventi economici e ciò in particolare, è avvenuto per gli edifici scolastici, per i quali il Provveditore aggiunto ha evidenziato come siano stati inizialmente previsti interventi finalizzati al ripristino e adeguamento strutturale, mentre, successivamente, è emersa la necessità di messa a norma degli impianti.
In certi casi l'importo dell'atto aggiuntivo è stato maggiore a quello del contratto originario sempre con procedura iniziale negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6 del Codice dei contratti.

Nella deliberazione sono stati stati presi in esame cinque interventi campione, per i quali è stato effettuato un esame di maggior dettaglio ed alla luce di quanto emerso, il consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha ritenuto le procedure adottate, con specifico riferimento al protrarsi delle stesse successivamente ad una prima fase emergenziale, non adeguate ad assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, economicità di cui all'art. 2 del D.lgs. 163/2006 ed ha rilevato:
  • che la stazione appaltante non ha dato conto di prestabilite modalità e criteri di individuazione degli operatori da invitare alle singole procedure di gara, assicurando un'adeguata rotazione degli stessi;
  • che le procedure adottate, in relazione alla definizione progettuale degli interventi, lasciano ampi margini alle iniziative delle imprese affidatarie - mentre l'esame del CTA del Provveditorato dei progetti e delle successive perizie di variante costituisce spesso una mera asseverazione di opere ormai realizzate - e non appaiono idonee ad assicurare la congruità economica degli interventi, spesso di importo considerevole;
  • che in relazione al tempo ormai trascorso dall'evento sismico non ritiene giustificato il protrarsi di procedure emergenziali, in assenza di una qualificata urgenza, derivante da specifiche ed eccezionali circostanze.

Per ultimo nella deliberazione viene osservato che i ribassi sono generalmente modesti (variabili tra 2,22% e 23,15%, con netta prevalenza verso i valori più bassi) e che non è possibile ignorare il confronto con i ribassi conseguiti nelle gare espletate da altri soggetti attuatori, né con il ribasso conseguito dallo stesso Provveditorato per lavori affidati con procedura concorsuale, quali i "Lavori di somma urgenza per la ristrutturazione della Palazzina Uffici dell’ex Archivio di Stato sita in L'Aquila - Via Pile, da adibire a sede degli Uffici della Procura Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila", unici lavori, tra quelli di cui sono state acquisite specifiche informazioni, affidati con procedura concorsuale (27,39%).

A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

Focus Terremoto