Dall'ANCE l'analisi della determinazione dell'Autorità sulle sanzioni previste dal nuovo Regolamento

Con determinazione n. 1 del 15 marzo 2011 sono stati forniti dall'Autorità alcuni chiarimenti riguardo all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall...

14/04/2011
Con determinazione n. 1 del 15 marzo 2011 sono stati forniti dall'Autorità alcuni chiarimenti riguardo all'applicazione delle sanzioni alle SOA previste dall'articolo 73 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nonché le relative linee guida operative.

Tra le diverse sanzioni, previste all'art. 73, commi da 1 a 4, si ricordano quelle corrispondenti all'obbligo per le SOA di riscontro del permanere del possesso dei requisiti generali, di applicazione delle tariffe, di rispetto del termine per il rilascio dell'attestato revisionato o di utilizzo dei certificati di lavori presenti nel casellario informatico e riscontrati presso le stazioni appaltanti, verificando anche la corrispondenza tra questo e le categorie assegnate nel bando, nell'avviso e nella lettera di invito, nonché le sanzioni corrispondenti al divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni per le attività istituzionali o erogare servizi di qualsiasi natura.

La determinazione, descrivendo in modo analitico le fattispecie sanzionatorie a carico delle SOA (che si ricorda sono suddivise in pecuniarie e interdittive), chiarisce, altresì, diversi punti di interesse per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici.

In particolare, durante il periodo di sospensione, la SOA non può:
  1. stipulare alcun contratto di attestazione,
  2. rilasciare attestazioni sulla base di contratti stipulati in data anteriore a tale periodo,
  3. svolgere alcun tipo di attività istruttoria per il rilascio di attestazioni di qualificazione.

L'impresa potrà, quindi, risolvere il contratto di attestazione con la SOA sospesa non ancora eseguito e stipulato prima della sospensione stessa, indicando un'altra SOA cui vada trasferita la documentazione relativa alla propria qualificazione. Si ricorda, in proposito, che le SOA sono tenute alla conservazione della documentazione per dieci anni (cfr. combinato disposto dell'art. 73, comma 1, lett. d), del Regolamento, con l'art. 40, comma 9-bis, del Codice).

La SOA nel periodo di sospensione ha l'obbligo di provvedere a tale trasferimento, così come di esercitare i propri poteri/doveri inerenti tutte quelle attività di vigilanza inerenti le funzioni pubblicistiche di controllo attribuitele dalla legge. Le SOA sotto sospensione sono, pertanto, legittimate a dichiarare la decadenza delle attestazioni.

Della sospensione, decadenza o cessazione di attività e fallimento della SOA è data pubblicità, oltre che attraverso il casellario informatico, anche a mezzo di una comunicazione che la SOA stessa deve inviare alle proprie clienti entro il termine di 15 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie descritte.

Da notare, infine, che nel caso di decadenza dell'autorizzazione, così come di fallimento e di cessazione dell'attività da parte della SOA, non è più facoltà, ma obbligo dell'impresa comunicare alla stessa il nominativo della SOA cui trasferire la relativa documentazione. La scelta è comunicata entro 30 giorni, trascorsi i quali sarà l'Autorità, nei successivi 45 giorni, a designare la nuova SOA mediante pubblico sorteggio e a darne comunicazione alla SOA designata (art. 73, commi 5 e 8).

Per quanto riguarda le SOA, in allegato alla determinazione è riportata una tabella che elenca le singole fattispecie sanzionate nonché la data di entrata in vigore della sanzione.

Fonte: ANCE
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