Regolarità di svolgimento gare di appalto di opere pubbliche: nessuna deroga

La corte suprema di Cassazione, con sentenza 26 aprile 2011, n. 16333, ha sancito il reato di turbata libertà degli incanti per il proprietario che con diver...

02/05/2011
La corte suprema di Cassazione, con sentenza 26 aprile 2011, n. 16333, ha sancito il reato di turbata libertà degli incanti per il proprietario che con diverse aziende si presenta ad una stessa gara attraverso offerte che, ovviamente, vengono preventivamente concordate.
È accaduto a Bari dove un imprenditore si era presentato ad una gara di appalto con alcune delle sue aziende impedendo, così, il principio della libera concorrenza.
La corte di appello di Bari aveva dato la propria assoluzione al fatto ma la Corte suprema di Cassazione ha dato il suo pieno diniego.

"La conoscibilità del collegamento tra partecipanti alla gara, formale o sostanziale, non si traduce nella liceità penale degli accordi preventivi intercorsi sui contenuti delle singole offerte presentate dai collegati, volti a influire sull'esito della gara".

La sesta sezione penale ha, quindi, definito il nuovo principio: "nel prevedere la condotta della collusione, l'art. 353 c.p. incrimina tutti gli accordi preventivi tra partecipanti aventi ad oggetto gli specifici contenuti delle rispettive offerte, volti ad alterare la regola indefettibile della libera concorrenza tra i singoli soggetti giuridici che partecipano in via autonoma, regola che, posta innanzitutto a garanzia della pubblica amministrazione quale metodo che assicura il carretto ed efficace perseguimento del giusto prezzo, secondo i parametri dello specifico bando, è indisponibile per i singoli partecipanti".

Gli accordi preventivi, anche se fatti fra aziende tra di loro collegate e, quindi, riferibili ad un unico proprietario, sono illeciti perché influenti sull'esito della gara stessa.

A cura di Gabriele Bivona
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