Esecuzione lavori sotto tensione, definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazione

Sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2011, n. 83 è stato pubblicato il "Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2011" recante "Defini...

17/05/2011
Sulla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2011, n. 83 è stato pubblicato il "Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2011" recante "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni", che si attendeva da oltre un anno perché definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V.

In particolare, il decreto si applica:
  • ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;
  • alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

Il decreto definisce anche alcune operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione nel rispetto delle norme tecniche che, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato, non costituiscono lavori sotto tensione, ed in particolare:
  • la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
  • la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio;
  • l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme;
  • l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego;
  • il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
  • l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
  • lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore.

I lavori per i quali si applica il decreto sono consentiti solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • i lavori siano effettuati da aziende autorizzate;
  • l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche. A tal fine si considerano idonee le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), quali in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15;
  • l'esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell'azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione, secondo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6;
  • le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto nel successivo art. 7;
  • i dispositivi di protezione individuale, di seguito DPI, rispondano a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

Il personale che opera sotto tensione deve essere formato sulle modalità di esecuzione dei lavori e sui rischi relativi attraverso corsi di formazione aventi le caratteristiche e i contenuti riportati nell'allegato III al decreto. Successivamente al corso, il lavoratore dovrà sostenere degli esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione. L'idoneità è essere riferita alle effettive mansioni cui è destinato il lavoratore.

Il documento di abilitazione, rilasciato dal datore di lavoro a seguito del conseguimento dell'idoneità e dell'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, è personale e deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, deve essere rinnovato annualmente ed è revocato in caso di inosservanza alle norne di sicurezza da parte dello stesso lavoratore o a seguito di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. Il documento ha validità solo per le attività svolte dall'azienda autorizzata che lo ha rilasciato.

L'allegato II al decreto stabilisce le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione, i requisiti minimi delle aziende e il controllo delle aziende.

L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione deve
  • essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente;
  • essere prodotta in originale, corredata dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
  • contenere l'esplicita indicazione della tipologia dei lavori sotto tensione;
  • contenere l'elenco della documentazione allegata;
  • essere indirizzata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.

All'istanza di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:
  • atto costitutivo o statuto da cui risulti l'esercizio di attività oggetto di istanza;
  • documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti minimi di cui al successivo punto in termini di organizzazione, controllo e procedure di lavoro;
  • certificazione relativa al sistema di gestione della qualità redatta in conformità ai principi della norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro redatta in conformità ai principi della norma BS - OHSAS 18001:2007, entrambe rilasciate da organismo di certificazione di sistema accreditato da ente firmatario dell'accordo europeo multilaterale nell'ambito del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (EA);
  • elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titolo di studio, mansioni e organigramma complessivo da cui si evinca il ruolo svolto dagli addetti alle diverse attività;
  • elenco delle attrezzature e DPI utilizzati nello svolgimento dei lavori sotto tensione;
  • polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000,00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività connesse all'autorizzazione;
  • evidenza documentale dei percorsi formativi del personale e delle relative abilitazioni, rispettivamente previsti dagli articoli 5 e 6 del presente decreto;
  • dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento.
Ogni azienda deve definire una procedura di controllo interna alla propria organizzazione al fine di garantire nel tempo la corretta applicazione di tutte le attività relative alla conduzione in sicurezza dei lavori sotto tensione. Tali funzioni di controllo devono consentire di effettuare valutazioni almeno su:
  • stato delle attrezzature e dei DPI;
  • effettuazione delle verifiche periodiche su attrezzature e DPI;
  • aggiornamento tecnico del personale e permanenza delle relative abilitazioni;
  • corretta compilazione dei piani di intervento;
  • corretta applicazione delle procedure di lavoro.
Le risultanze di tali controlli devono essere documentate ed archiviate anche su supporto informatico.

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