GSE, Legge 129/10: ammissibilità ai benefici e seguiti in caso di rigetto

Relativamente ai dubbi sollevati da numerosi operatori in merito al significato da attribuire al "preavviso di rigetto", si precisa che, ai sensi della Legge...

07/06/2011
Relativamente ai dubbi sollevati da numerosi operatori in merito al significato da attribuire al "preavviso di rigetto", si precisa che, ai sensi della Legge 241/90, regolante il procedimento amministrativo, nei casi in cui il GSE debba pronunciarsi su una qualsiasi istanza, nella fattispecie la richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/10, è necessario, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicare i motivi che ne impedirebbero l'accoglimento.

Con tale provvedimento è riconosciuta e garantita al Soggetto Responsabile la facoltà di interloquire con il GSE e di illustrare le proprie ragioni, mediante l'invio, in conformità alle modalità illustrate in calce al preavviso di rigetto, di osservazioni e/o documenti di cui si terrà conto per l'adozione del provvedimento conclusivo.

Il preavviso di rigetto interrompe i termini per concludere il procedimento di valutazione, avviato dal GSE, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine concesso a tal fine al Soggetto Responsabile.

Comunicazione di inizio lavori
In considerazione della numerosità delle richieste di accesso ai benefici previsti dalla Legge 129/10 per impianti fotovoltaici realizzati nell'ambito dell'attività edilizia libera, prive della comunicazione di fine lavori da inviare all'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, attesa la finalità di tale previsione volta a consentire all'ente locale competente l'esercizio di un eventuale controllo tecnico-amministrativo, si ritiene che il medesimo obiettivo possa essere raggiunto anche nella ipotesi in cui il Soggetto Responsabile abbia inviato, o invii, al GSE copia della Comunicazione di inizio lavori presentata, anche eventualmente in sanatoria, al Comune interessato, ovvero abbia inviato, o invii, dichiarazione del Comune attestante la esenzione, nel proprio territorio, dall'obbligo di comunicazione dell'inizio dei lavori per impianti fotovoltaici realizzati in edilizia libera.

Asseverazione
Attesa la numerosità delle asseverazioni pervenute al GSE prive di dichiarazione in merito all'esecuzione dei lavori nel rispetto delle pertinenti normative, si comunica che saranno ritenute conformi le asseverazioni, pur carenti di tale esplicita attestazione, nel caso in cui dal testo, nonché dall'insieme dei documenti eventualmente inviati dal Soggetto Responsabile a seguito del preavviso di rigetto, emerga che i lavori per la installazione dell'impianto fotovoltaico, di cui si sia già dichiarata la conclusione entro il termine del 31 dicembre 2010, siano stati effettivamente realizzati nel rispetto delle pertinenti normative, come previsto dalla legge 129/10.

Seguiti in caso di rigetto
Relativamente agli impianti per i quali il GSE rigetti definitivamente l'istanza di accesso ai benefici della Legge 129/10, è possibile presentare una nuova richiesta di incentivazione secondo i seguenti criteri:
  • se la data di entrata in esercizio dell'impianto, così come definita del DM 6/8/2010, è antecedente il 31/5/2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Terzo conto energia. Il termine di 90 giorni ivi previsto per la presentazione della domanda decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE, nell'ambito del procedimento di cui alla legge 129/10;
  • se la data di entrata in esercizio dell'impianto, così come definita nel DM 5/5/2011, ricade nel periodo tra il 1° e il 30 giugno 2011, il Soggetto Responsabile può presentare la domanda ai sensi del Quarto conto energia. Il termine di 15 giorni ivi previsto per la presentazione della domanda, decorre dalla data di ricezione, da parte del Soggetto Responsabile, della comunicazione di rigetto inviata dal GSE, nell'ambito del procedimento di cui alla legge 129/10.

Si rappresenta comunque che i criteri di cui sopra non si applicano agli impianti per i quali il GSE abbia accertato o accerti, anche mediante controlli di natura contabile - amministrativa, che, in relazione alla richiesta di accesso ai benefici di cui alla Legge 129/10, siano stati forniti dati o documenti non veritieri, ovvero siano state rese dichiarazioni false o mendaci, ovvero che i lavori d'installazione dell'impianto non siano stati conclusi entro il 31/12/2010, diversamente da quanto dichiarato.

In tali circostanze il GSE applica le disposizioni di cui agli artt. 23 e 43 del Dlgs. 28/2011.

Fonte: GSE
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