Autorità LLPP: Installazione impianti all’interno di edifici

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Giuseppe Brienza ha reso noto ieri 27 giugno il comunicato...

28/06/2011
Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Giuseppe Brienza ha reso noto ieri 27 giugno il comunicato 24 giugno 2011 avente per oggetto: "Qualificazione nelle categorie le cui declaratorie prevedono l'installazione di impianti all'interno degli edifici e, in particolare, l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 che ha novellato la legge 5 marzo 1990 n. 46. "
Nel comunicato viene chiarito che le Società Organismi di attestazione (SOA) non possono condizionare il rilascio delle attestazioni al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 e che le stazioni appaltanti non possono impedire la partecipazione alle gare d'appalto alle imprese carenti dei medesimi requisiti.

L'Autorità precisa nel comunicato che, alla luce delle novità introdotte dal citato decreto ministeriale n. 37/2008, sembrano "datati " i seguenti atti rispetto alla evoluzione normativa sull'argomento:
  • determinazione 13 dicembre 2000 n. 56 recante: "Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione" ;
  • deliberazione 17/04/2002, n. 108 recante: "Certificato di abilitazione legge n. 46/1990",
e che le disposizioni sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici contenute nel citato decreto ministeriale n. 37/2008 costituiscono un riordino mirato a razionalizzare, coordinare ed integrare la precedente disciplina primaria e secondaria, mantenendo sostanzialmente i principi della precedente impostazione.

L'Autorità conclude il proprio comunicato precisando che, in riforma a quanto indicato negli atti precedentemente indicati, né le SOA né le stazioni appaltanti possono condizionare, rispettivamente, il rilascio delle attestazioni SOA nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, ovvero la partecipazione alle gare d'appalto, aventi ad oggetto l'installazione di impianti all'interno degli edifici, al possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 da parte delle imprese da qualificare/concorrenti.

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