Linee guida per l'applicazione del criterio dell'OE+V negli appalti di servizi e forniture

Lo scorso 9 giugno 2011 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in riferimento all'entrata in vigore del nuovo reg...

04/08/2011
Lo scorso 9 giugno 2011 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in riferimento all'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.P.R. n. 207/2010 ed alle varie questioni concernenti l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti pubblici di servizi e forniture sottoposte all'attenzione dell'Autorità stessa, ha effettuato un'audizione con gli operatori del mercato e le amministrazioni coinvolte ed una preventiva consultazione on line al fine di valutare la necessità di adottare un atto a carattere generale.

L'Autorità si era già occupata delle modalità applicative del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con tre determinazioni (n. 5 del 2008 e n. 4 del 2009 e n. 5 del 2010) ed alcune delibere. In particolare, con la determinazione n. 5/2008 l'Autorità aveva chiarito le condizioni di applicabilità del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del prezzo più basso. Con la determinazione n. 4/2009 aveva approvato le "Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure di cui all'art. 153 del codice dei contratti pubblici", fornendo ulteriori chiarimenti sull'applicazione del criterio. Con la determinazione n. 5/2010, l'Autorità ha affermato che in relazione all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, il criterio più indicato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

All'audizione hanno partecipato:
- ANAS
- ANGEM
- ANSEB
- ASSILEA
- CONFAPI
- CONFCOOPERATIVE
- CONFINDUSTRIA
- CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI
- FISE
- LEGA COOP SERVIZI
- MIT
- OICE UFFICIALE
- PATRIMONI PA NET
- PATRIMONI PA NET (Integrazione)
- TAiiS
- Pubbliche Amministrazioni e privati

Interessante è il contributo dell'OICE che dopo avere espresso il proprio apprezzamento per l'articolato e approfondito documento predisposto dall'Autorità, ha espresso la propria posizione in merito. In particolare:
  • il criterio dell'OEPV deve rappresentare il criterio prevalente, se non esclusivo, cui ricorrere per gli affidamenti di natura intellettuale e, comunque, per gli appalti in cui occorre valutare prevalenti aspetti di natura qualitativa.
    In tal senso, correttamente, il Dpr 207/2010 ha recepito le indicazioni già fornite nel settore della progettazione dall'AVCP e dalla prevalente giurisprudenza che ha ritenuto, pur nella assoluta parità ed equivalenza giuridica dei due criteri (OEPV e prezzo più basso), l'OEPV come criterio logico e appropriato laddove si tratti di valutare elementi qualitativi variabili dell'offerta (*). In sostanza, quindi, in tutti gli altri appalti diversi da quelli di natura intellettuale, soltanto se la stazione appaltante ha ben individuato l'oggetto della gara in modo tale da non lasciare margini di definizione alle imprese concorrenti e nel caso in cui si tratti di servizi ripetitivi e non complessi, il criterio del prezzo più basso può essere utilizzato e ritenuto logico e appropriato.
  • E' assolutamente da condividere l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha ammesso la valutazione, sotto il profilo qualitativo, delle pregresse esperienze dei concorrenti laddove la stazione appaltante abbia interesse, per la natura e l'oggetto dell'appalto, ad approfondire elementi che hanno un sicuro riverbero su come l'appaltatore svolgerà il servizio. Dal Dpr 554/99 nel settore dei servizi di ingegneria e architettura ciò è possibile e, anche dopo le rilevanti sentenze del Consiglio di Stato (nn. 837/V sez., 3716/V sez e 5626/VI sez. del 2009), tale orientamento normativo è stato confermato dal Dpr 207/2010.
    Va tenuto presente però che l'impiego del criterio del cosiddetto "merito tecnico" deve rispondere realmente all'esigenza, ai fini della migliore valutazione dell'affidabilità dell'offerta, di esaminare il valore qualitativo del concorrente attraverso le esperienze affini (certamente non "identiche", pena una illegittima restrizione della concorrenza) , esigenza che non può che essere dettata dall'oggetto dell'appalto. Ciò detto, occorre inoltre tenere presente come la valutazione delle esperienze pregresse in sede di offerta, sotto il profilo del merito tecnico, non può rappresentare un elemento preponderante della valutazione che la stazione appaltante deve effettuare. In tale senso, come di recente il Parere 21 aprile 2011 n. 73 dell'Autorità ha avuto modo di ricordare, la giurisprudenza ha più volte ribadito che "l'apprezzamento del merito tecnico che è deducibile dalla specifica professionalità e dalla valutazione dei curricula professionali è solo uno degli elementi valutabili e, pertanto, non può assumere un rilievo eccessivo (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n.6002; Cons. di Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n.5626; Cons. di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n.3716; Cons di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n.2770)".
  • Rispetto all'indicazione del "ribasso-soglia" e dell'obbligo (previsto dal Dpr 207/2010, art. 226, comma 1, lettera c, sub 1) di indicare un limite di ribasso inderogabile nelle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, l'OICE, apprezza la scelta del Governo di limitare gli eccessi di ribasso nelle gare di progettazione, pur rilevando i seguenti profili:
    • la norma sposta sul piano della valutazione discrezionale la scelta dell'affidatario rendendo l'elemento prezzo (comunque da limitare nel suo peso al massimo al 30%) del tutto irrilevante (è più che probabile che gli offerenti si attestino sul limite di ribasso);
    • la norma non appare coerente rispetto all'allegato M del Dpr 207/2010 in quanto, nella sostanza, vanifica l'applicabilità della formula prevista nel citato allegato (che mira a ridurre la rilevanza dei ribassi eccessivi attribuendo in maniera non lineare il punteggio).
  • Si propone di rendere invece cogente e applicabile a tutti gli appalti pubblici, la disposizione (prevista all'articolo 266, comma 3 del Dpr 207/2010) che consente alle stazioni appaltanti di prevedere una soglia minima di punteggio relativo all'offerta tecnica superata la quale si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. In questo modo si garantisce, "a monte" la qualità dell'offerta e si disincentiva, in maniera più logica e legittima rispetto ai limiti di ribasso economico, la prassi dei ribassi anomali, mantenendo nel contempo la valutazione sull'elemento prezzo. Ovviamente il tutto nell'interesse della stazione appaltante ad acquisire servizi di valore qualitativo elevato, in un più corretto rapporto qualità/prezzo.

(*) Per tutte, vedasi, di recente, Tar Piemonte, sezione seconda, 4 gennaio 2011, n. 1, che ha affermato che è illogico aggiudicare una gara di appalto con il criterio del prezzo più basso se la stazione appaltante ha deciso di attribuire rilievo agli aspetti qualitativi dell'offerta. In particolare il collegio piemontese afferma che la volontà del legislatore è chiara: "esistendo una perfetta e sostanziale equivalenza tra i due sistemi, la scelta dell'uno o dell'altro criterio è rimessa alla libera determinazione dell'amministrazione".Questa libertà trova però un limite nella congruenza e logicità della scelta rispetto alle prestazioni da valutare; pertanto, dicono i giudici, la scelta del criterio di aggiudicazione va fatta con riguardo a "quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto". Tutto ciò con il duplice fine, da un lato, di "selezionare la migliore offerta" e, dall'altro, di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità. Venendo a casi concreti, il Tar specifica che il massimo ribasso, "in quanto parametro oggettivo e trasparente, favorisce un più pieno e corretto svolgimento del processo competitivo" e sembra essere "adeguato allo scopo e conforme alle previsioni di cui agli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006 laddove non vi siano dubbi sulle caratteristiche qualitative del bene posto a gara", in questi casi, infatti, se l'oggetto dell'appalto è ben individuato, si evitano fenomeni distorsivi della concorrenza. Viceversa, risulta, per il Tar, "illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell'offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al loro livello quantitativo e qualitativo". in questi casi appare quindi corretto utilizzare l'altro criterio (offerta economicamente più vantaggiosa) dal momento che "la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso".

© Riproduzione riservata