Modalità di presentazione delle domande di attribuzione ai fabbricati rurali delle categorie A/6, classe R, e D/10

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 220/2011 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011 recante "Modalità applic...

26/09/2011
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 220/2011 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011 recante "Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati", l'Agenzia del Territorio ha pubblicato la Circolare 22 settembre 2011, n. 6 che fornisce le prime indicazioni in merito all'attribuzione delle categorie A/6 e D/10 ai fabbricati rurali, secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

La circolare n. 6/2010 dell'Agenzia del Territorio, dopo una premessa normativa e la definizione del classamento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità, chiarisce la modalità di presentazione delle domande di variazione e delle relative autocertificazioni, la modalità di presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione ovvero di variazione e delle relative autocertificazioni, il contenuto delle autocertificazioni, gli adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, ed, infine, le verifiche dei requisiti di ruralità.

In riferimento alla modalità di presentazione delle domande di variazione per l'attribuzione delle categorie A/6, classe "R", e D/10, queste devono essere presentate entro il 30 settembre 2011 al componente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, unitamente all'autocertificazione e alla eventuale documentazione integrativa. La nota dell'Agenzia del Territorio ha evidenziato che la domanda di variazione per il riconoscimento delle menzionate categorie può essere presentata soltanto per le unità immobiliari già iscritte al catasto edilizio urbano. In particolare, per i fabbricati ad uso abitativo, la categoria A/6, classe "R", può essere richiesta anche con riferimento alle unità immobiliari già censite in categoria A/6 - Fabbricati di tipo rurale. Mentre per i fabbricati strumentali all'attività agricola, la domanda di variazione può essere presentata esclusivamente con riferimento alle unità immobiliari già censite in categoria diversa dalla D/10.

La domanda di variazione può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
  • consegna diretta all'Ufficio;
  • servizio postale, con raccomandata A/R;
  • via fax;
  • tramite posta elettronica certificata.

La domanda può essere presentata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati rurali o tramite i soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, ovvero tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l'Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.

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