IVA al 21%, dalle Entrate più tempo per correggere gli errori

Più tempo per correggere gli errori per le fatture erroneamente emesse con la vecchia aliquota IVA del 20% se le fatture sono state emesse anticipatamente o ...

14/10/2011
Più tempo per correggere gli errori per le fatture erroneamente emesse con la vecchia aliquota IVA del 20% se le fatture sono state emesse anticipatamente o gli acconti sono stati pagati entro il 16 settembre 2011. Questi i sue principi fondamentale della circolare n. 45/E che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 12 ottobre 2011, che ha fornito ulteriori delucidazioni in merito all'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento, prevista dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quater, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il 16 settembre 2011 l'Agenzia, con il comunicato stampa n. 156, aveva già impartito le prime istruzioni in vista dell'entrata in vigore della nuova aliquota del 21 per cento, ammettendo che, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori avrebbero potuto regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento, senza intercorrere ad eventuali sanzioni a patto che la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota venga versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile.

Considerata la difficoltà operativa degli operatori economici a far fronte al termine della prima liquidazione, indicato nel primo comunicato stampa come termine utile per la regolarizzazione delle fatture emesse con la aliquota del 20 per cento anziché del 21 per cento, l'Agenzia ha ritenuto utile fornire ulteriori indicazioni per consentire la regolarizzazione entro un termine più ampio. In tal senso, la eventuale regolarizzazione delle fatture emesse con la minore aliquota può avvenire:
  • per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di novembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel mese di dicembre;
  • per i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, sia per previsione di legge che per opzione, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto IVA (27 dicembre), relativamente alle fatture emesse entro il mese di settembre, ed entro il termine di liquidazione annuale (16 marzo), per le fatture emesse nel quarto trimestre.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati