Legge di stabilità: Dall'1 gennaio 2012 sarà possibile costituire società tra professionisti

La legge di stabilità 2011, art. 10 Legge 183/2011, prevede la possibilità, dal 01 gennaio 2012, di costituire una società tra i professionisti che abbiano p...

23/11/2011
La legge di stabilità 2011, art. 10 Legge 183/2011, prevede la possibilità, dal 01 gennaio 2012, di costituire una società tra i professionisti che abbiano per oggetto l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.
Con la nuova normativa viene abolito il divieto, previsto dalla legge 1815/1939, che prevedeva come unica forma di aggregazione tra i professionisti quella dello studio associato. La nuova normativa lascia inalterata la possibilità per i professionisti di aggregarsi anche come studi associati, dando la possibilità di poter scegliere la forma organizzativa (studio associato o società) più opportuna al caso concreto.
La società tra professionisti potrà essere costituita sotto forma di società di persone, di capitali e cooperative. E' necessario che si dia evidenzia della loro natura fin dalla denominazione sociale, cioè, inserendo nella ragione sociale l'espressione " società tra professionisti" (STP).

Occorre evidenziare che, dalla scelta del tipo di società deriva l'applicazione delle regole previste per quel tipo di società (di persone, di capitali o cooperative). Esempio, le norme interne di responsabilità patrimoniale dei soci, distribuzione organica della società, ecc.
I soci della società tra professionisti possono essere:
  • Professionisti iscritti a ordini, albi o collegi. Quindi, viene escluso dalla società il professionista cancellato dal proprio albo professionale;
  • Cittadini di stati membri dell'Unione Europea in possesso dei requisiti professionali;
  • Soggetti non professionisti, soltanto per prestazioni tecniche (soci d'opera) che svolgano servizi secondari rispetto ai servizi professionali, es. gestione ed organizzazione dello studio;
  • Soggetti non professionisti, che hanno soltanto finalità d'investimento (socio di capitali).

Alcuni dubbi, potrebbero riguardare la modalità di trasformazione dei singoli studi professionali, attualmente esercitati singolarmente o in forma associata, in società tra professionisti.
Infatti, il passaggio da studio professionale a società tra professionisti può essere fatto sotto forma di "cessione" ad una società di nuova costituzione, generando, per i singoli professionisti venditori, una plusvalenza soggetta a tassazione.
Oppure, il passaggio dallo studio professionale individuale ad una società tra professionisti può avvenire con una semplice "trasformazione" dello studio in società, anche se, non sembra essere condivisa dal codice civile.

Inoltre, un'ultima ipotesi di passaggio dallo studio professionale a società, potrebbe essere quello del "conferimento" dello studio individuale o associativo in società. In questo caso, il singolo professionista o il socio dello studio associato diventerebbe socio della società tra professionisti. Ad esempio, per il professionista che conferisce lo studio professionale, in fase di costituzione di una srl tra professionisti, è necessaria una perizia giurata di stima, redatta dal revisore legale oppure da una società di revisione, sul valore del conferimento apportato. Naturalmente, anche in questo caso il maggior valore costituirà plusvalenza soggetta a tassazione.
Infine, la legge di stabilità n. 183/2011, si è preoccupata principalmente di disciplinare gli aspetti civilistici delle società tra professionisti, non dando indicazioni sugli aspetti fiscali che le nuove società professionali saranno chiamata ad eseguire.
A tale proposito, gli scriventi ritengono che la normativa non abbia creato una nuova forma societaria ma si sia semplicemente limitata ad eliminare un divieto esistente fin dal 1939. Pertanto, ai nuovi soggetti giuridici si applicheranno le normative fiscali, civilistiche, previdenziali e societarie previste per le società di persone, di capitali e cooperative.
Secondo quanto appena esposto, si ritiene maggiormente convincente la tesi che vuole che la forma societaria adottata condizioni il regime fiscale da applicare. Infatti, per le società di persone, di capitali e cooperative, i redditi prodotti, da qualsiasi fonte provengano, sono considerati redditi d'impresa. Inoltre, il reddito si determina secondo il principio di competenza economica e i compensi percepiti non sono soggetti a ritenute d'acconto.
Invece, per gli studi associati e per le società semplici i redditi prodotti costituiscono redditi di lavoro autonomo determinati secondo il principio di cassa e soggetti a ritenuta d'acconto.


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