Legge di Stabilità e Statuto Imprese: Verso la fine della libera professione

Il 14 novembre 2011 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilan...

17/11/2011
Il 14 novembre 2011 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" che entrerà in vigore l'1 gennaio 2012 e la legge 11 novembre 2011, n. 180 (sul S.O. n. 234) recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" che è entrata in vigore il 15 novembre 2011.

I due provvedimenti contengono delle norme che favoriscono la crescita e la competitività delle imprese, ma soprattutto hanno in comune un filo conduttore che da anni attraversa sottobanco i tavoli dei Governi che si sono susseguiti: il tentativo di annientare le professioni intellettuali tecniche, che, questa volta, si abbatterà come una scure sulla testa di una categoria già a rischio estinzione.

Legge di Stabilità 2012.
L'art. 10, oltre alla previsione di un DPR entro il 12 agosto 2012 che riformi gli ordinamenti professionali, annuncia la fine delle libere professioni intellettuali così come le conosciamo a favore di società tra professionisti i cui soci potranno essere anche soggetti non professionisti che abbiano semplicemente finalità di investimento. Tradotto, significa che si potranno costituire società in cui il 95% è in mano ad un imprenditore e un 1% ciascuno ad un architetto, un ingegnere, un geometra, un geologo e un perito, che consentano alla società di svolgere la totalità di prestazioni professionali richieste. Il libero professionista perderà, dunque, la sua condizione di libero divenendo socio minoritario (e come tale senza alcuna voce in capitolo sulle decisioni della società) di una società che avrà come unico scopo il profitto. Potranno, infatti, assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
  • l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
  • l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
  • criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
  • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Sempre l'art. 10, al comma 12, elimina totalmente anche solo i riferimenti alla tariffe professionali con la modifica dell'articolo 3, comma 5, lettera d), del DL n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011.

Statuto delle Imprese.
L'art. 12 modifica l'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006 (Procedure di affidamento) in modo che a decorrere dall'entrata in vigore dello Statuto delle Imprese (15 novembre 2011), tutti gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria di importo compreso tra 20.000 e 193.000 euro potranno essere affidati dalle stazioni appaltanti diverse dalle autorità governative centrali indicate nell'allegato IV del Codice per mezzo della procedura semplificata prevista dall'articolo 57, comma 6 del codice dei contratti. Ovvero potranno utilizzare la procedura di affidamento negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara attraverso la quale possono essere invitati cinque soggetti.

Prima dell'approvazione della legge, la soglia era 100.000 euro. Adesso tale soglia è 193.000 euro per tutte le amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali indicate nell'allegato IV del Codice per le quali la soglia è stata aumentata a 125.000 euro.

Che cosa significherà questo?che le stazioni appaltanti per gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria di importo compreso tra 20.000 e 193.000 euro potranno invitare 5 soggetti ed, in aggiunta, potranno utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per indirizzare l'aggiudicazione verso il soggetto preferito. I 5 soggetti potranno, chiaramente, essere anche società di professionisti i cui soci di maggioranza potrebbero essere semplici imprenditori senza alcuna qualifica professionale.

Ricordiamo lo sfogo del Presidente dei Geologi Gian Vito Graziano (leggi news) augurandoci che qualcosa possa cambiare o che comunque le nostre siano solo congetture di persone malpensanti, anche se a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

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