Autorità LLPP: Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato la propria determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 contenent...

09/12/2011
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato la propria determinazione n. 7 del 24 novembre 2011 contenente le "Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture".
La pubblicazione delle linee guida è successiva alla Consultazione on line ed all'audizione del 9 giugno scorso alla quale avevano presentato documenti Anas, Angem, Anseb, Assilea, Confai, Confcooperative, Confindustria, Consip, Fise, Lega Coop Servizi,Mit, Oice, Patrimoni Pa net, Taiis, Pubbliche amministrazioni e privati.
Tra le rappresentanze nazionali delle professioni tecniche e delle società di ingegneria, l'unica a presentare un proprio documento è stata l'Oice che dopo avere espresso il proprio apprezzamento per l'articolato e approfondito documento predisposto dall'Autorità, ha precisato di ritenere che il criterio dell'OEPV deve rappresentare il criterio prevalente, se non esclusivo, cui ricorrere per gli affidamenti di natura intellettuale e, comunque, per gli appalti in cui occorre valutare prevalenti aspetti di natura qualitativa.
Le line guida per l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta econonomicamente più vantaggiosa contengono i seguenti paragrafi:
  • Obiettivo e contenuti delle linee guida
  • Come scegliere il criterio di aggiudicazione
  • Aspetti generali dell'offerta economicamente più vantaggiosa
  • La individuazione dei criteri e sub criteri di valutazione e della relativa ponderazione
  • Come individuare la migliore offerta

In merito ai servizi di architettura e di ingegneria l'Autorità ha espresso l'avviso che sia preferibile adottare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; questo modello selettivo consente , infatti, di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto. Tale indicazione è stata confermata nell'articolo 266, comma 4 del Regolamento.
Sembra, quindi, un consiglio e non un obbligo come, invece sembrerebbe dalla lettura del citato articolo 266, comma 4 del Regolamento n. 207/2010 e su questo problema sarebbe opportuno che i Consigli nazionali richiedano un esplito parere all'Autorità per vedere se la situazione è analoga a quella dei cottimi fiduciari per i quali l'Autorità, su richiesta del CNAPPC, si è espressa nel senso che una norma di rango secondario (articolo 267 del Regolamento) deve essere interpretata in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario (articolo 125 del Codice dei contratti), non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa.

Analogamente, quindi, potrebbe porsi il problema del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa inserito come unico criterio nell'articolo 266, comma 4 del Regolamento (norma di rango secondario) che è in contrasto, di fatto con l'articolo 81, comma 1 del Codice dei contratti (norma di rango primario).
La risposta dell'Autorità, alla luce sia della attuale determinazione n. 7 che delle "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria" n. 5 del 2010 dovrebbe essere scontata nel senso che i due criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono equivalenti e che posta l'assenza di un indirizzo preferenziale previsto dal legislatore a favore dell'uno o dell'altro criterio e considerata la discrezionalità nella relativa valutazione di cui gode la stazione appaltante, la stessa, all'atto di decidere quale criterio utilizzare, dovrà, tuttavia, fondare la propria scelta sulla base di due presupposti.

Sono allegati alla presente notizia la determinazione n. 7 ed un quaderno recante “Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa” predisposto dall'Autorità.

A cura di Paolo Oreto
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