Dall'1 gennaio 2012 annunci immobiliari con l'indice di prestazione energetica

Il 2012, nonostante sia ancora cominciato da pochi giorni, si annuncia già un anno pieno di novità. L'ultima, già annunciata dal Decreto Legislativo 3 marzo ...

04/01/2012
Il 2012, nonostante sia ancora cominciato da pochi giorni, si annuncia già un anno pieno di novità. L'ultima, già annunciata dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riguarda l'obbligo di riportare sugli annunci commerciali di vendita di edifici o singole unità immobiliari, l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

L'art. 13 del D.Lgs. n. 28/2011 ("Decreto rinnovabili") ha, infatti, apportato alcune modifiche al D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, inserendo in particolare all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, i commi 2-ter e 2-quater.
Comma 2-ter - "Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater".

Comma 2-quater - "Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dall'1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica".

L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Ricordiamo, infine, che per prestazione energetica, efficienza energetica o rendimento di un edificio si intende la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.

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