Consulente tecnico d'ufficio (CTU) responsabile solidale con il pubblico ministero

Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilevi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessar...

05/01/2012
Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilevi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare ed avvalersi di un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), il quale è abilitato a svolgere un'attività tipica del pubblico ministero e concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 30786 del 30 dicembre 2011, che ha confermato la sussistenza di un rapporto di servizio tra il CTU del pubblico ministero e l'amministrazione statale della giustizia, con la conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

In particolare, la Cassazione ha espresso questa sentenza in riferimento al ricorso presentato dalla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte il regolamento di giurisdizione dei giudici contabili in merito ad una sistematica attività delittuosa consistita nel conferimento di incarichi per l'espletamento di inutili consulenze tecniche fiscali sulle società di capitale di zona in difetto di qualsiasi presupposto e al solo scopo di percepire dai consulenti una frazione dei compensi professionali da lui stesso liquidati.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tra il pubblico ministero e il CTU si instaura sempre un rapporto di servizio perché il secondo è chiamato a svolgere attività che altrimenti avrebbe dovuto compiere lo stesso pm. La necessaria conseguenza è che l'azione di danno non va decisa di fronte al giudice ordinario ma a quello contabile.

A cura di Gabriele Bivona
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