Appalti Pubblici e Procedura negoziata: l'urgenza va sempre motivata

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza...

17/02/2012
Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

Lo ha affermato la Sezione Terza Quater del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 989 del 30 gennaio 2012. La sentenza ricorda che con la procedura negoziata si sostanzia una vera e propria trattativa privata e rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e per quanto riguarda l'urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità.

Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato ricorso contro la deliberazione di una Ausl recante procedura ristretta per la fornitura di sistemi diagnostici completi e di prodotti diagnostici. I giudici del TAR hanno rilevato la mancanza dei presupposti per l'indizione di una procedura ristretta, non sussistendo l'urgenza qualificata. In ogni caso, le ragioni di urgenza, seppure esistenti, non sono state per nulla esternate e la S.A. si è limitata a fare generico riferimento alla gravità e all'urgenza che la vicenda riveste, "soprattutto solo il profilo delle legittime modalità di approvvigionamento nelle more della riedizione della procedura comunitaria".

Il TAR ha rilevato che si tratta di una forma apodittica che non soddisfa ed esaurisce l'onere motivazionale che una costante giurisprudenza del giudice amministrativo richiede. Ciò in quanto, in sede di affidamento di appalti pubblici, la procedura di evidenza pubblica costituisce un presidio indispensabile a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell'operato delle amministrazioni dalla quale si può prescindere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del codice degli appalti solo eccezionalmente. Rappresentando tale procedura un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

L'urgenza di procedere deve essere, oltre che concreta e motivata, anche non addebitabile alla stazione appaltante per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità. Tali presupposti devono sussistere entrambi, con la conseguenza che è sufficiente, a rendere illegittimo il ricorso alla procedura dell'art. 57, comma 2, del codice degli appalti, la mancanza (e la mancata motivazione ) dell'urgenza, indipendentemente dall'individuazione del soggetto al quale la stessa sia imputabile.

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