Fotovoltaico in aree agricole: Con il maximendamento al D.L. n. 1/2012 cancellata la retroattività

Con le modifiche introdotte dal maxiemendamento approvato l'1 marzo scorso al Senato viene, di fatto modificato il testo dell'articolo 65 del decreto.legge 2...

05/03/2012
Con le modifiche introdotte dal maxiemendamento approvato l'1 marzo scorso al Senato viene, di fatto modificato il testo dell'articolo 65 del decreto.legge 24 gennaio 2012, n. 1.
Ricordiamo che l'articolo 65, nella originaria stesura, ha bloccato, a decorrere dal 24 gennaio 2012, l'accesso degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, agli incentivi statali previsti dal Decreto Rinnovabili.
Con la nuova versione dell'articolo 65 viene confermato il blocco per l'accesso agli incentivi ma vengono cancellati gli elementi di retroattività per quegli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa.
Viene, anche, cancellata l'equiparazione delle serre FV agli impianti su tetto ma appare, invece, un salvacondotto per gli impianti a terra in terreni del demanio militare con un bel regalo alla Difesa s.p.a.

Il testo del nuovo articolo 65 rubricato “Impianti fotovoltaici in ambito agricolo” è il seguente: "1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nell disponibilità del demanio militare e agli impianto solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in sercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. E' fatto inoltre salvo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas assicura, nel rispetto dei principi comunitari, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 Kw per ciascuna azienda agricola.
4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.
5. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali. ".

A cura di Gabriele Bivona
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