Liberalizzazioni: cancellati gli incentivi per il fotovoltaico in aree agricole

Con la pubblicazione della legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha convertito in legge il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, importanti novità per il fotovoltaic...

28/03/2012
Con la pubblicazione della legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha convertito in legge il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, importanti novità per il fotovoltaico in aree agricole. L'articolo 65 del decreto-legge, rubricato "Impianti fotovoltaici in ambito agricolo", nei cinque commi del testo definito dalla legge di conversione cancella, di fatto, la possibilità di incentivi statali per tali impianti. Esaminiamo i cinque commi del provvedimento.

Comma 1
Con le uniche eccezioni riportate nel comma 2, viene confermata la volontà del Governo di non concedere le tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra in area agricola.
E' corretto sottolineare che non si tratta di impossibilità a realizzare gli impianti ma di un .

Comma 2
Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
  • agli impianti a terra in aree agricole "realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare". Questo è senza dubbio un trattamento di favore concesso al Ministero della Difesa, che tramite la società Difesa Spa è interessata alla realizzazione di grandi impianti fotovoltaici;
  • agli impianti a terra in aree agricole che, in data 25 marzo 2012, hanno già conseguito l'autorizzazione. Tali impianti debbono entrare in esercizio entro il 21 settembre 2012 e rispettare inoltre le seguenti condizioni (previste dall'articolo 10, commi 4 e 5 del Dlgs 28/2011 e con la precisazione che non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni):
    a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente deve essere destinata all'impianto o agli impianti.
  • agli impianti a terra in aree agricole che hanno conseguito l'autorizzazione entro il 29 marzo 2011 (data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011) o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento dell'autorizzazione entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 24 maggio 2012.

Comma 3
Viene assicurata la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola ma sembra un comma poco chiaro perché sembrerebbe riguardare tutte le tipologie di impianti a fonti rinnovabili e non il solo fotovoltaico.

Comma 4
Viene conformata la volontà del Governo di scoraggiare in qualsiasi modo la realizzazione del fotovoltaico a terra, vengono abrogati i requisiti previsti per gli impianti a terra dal Dlgs 28/2011 (potenza fino a 1 MW, distanza di 2 km, max 10% della superficie, ecc) sempre con l’eccezione degli impiabti "salvati" da comma 2.

Comma 5
Con il comma 5 viene chiarito che il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

A cura di Gabriele Bivona
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