Autorità Lavori Pubblici: Nuovo regolamento soluzione controversie

Sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 17 marzo scorso è stato pubblicato il Provvedimento 1 marzo 2012 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavo...

20/03/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 17 marzo scorso è stato pubblicato il Provvedimento 1 marzo 2012 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante il "Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
Il Regolamento consta di 12 articoli e di 1 allegato.
Ricordiamo che la nuova versione del regolamento aggiorna la precedente approvata con Provvedimento 10 gennaio 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2008, n. 23.
Il nuovo provvedimento è sensibilmente diverso dal precedente e nello stesso è possibile rilevare le indicazioni qui di seguito riportate.

Nell'articolo 2 viene precisato che possono presentare istanza di parere i seguenti soggetti:
  • la stazione appaltante, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
  • l'operatore economico, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente;
  • soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente.
Nell'articolo 3 vengono indicate come non ammissibili le istante presentate:
  • su questioni che non sono oggetto di una controversia insorta fra le parti durante lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  • su questioni che attengono alla fase successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva;
  • su questioni per la risoluzione delle quali è stato già presentato ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;
  • in violazione di quanto disposto dal successivo articolo 4, comma 2 del provvedimento stesso;
  • da soggetti che non rientrano tra quelli individuati dall’articolo 2, comma 2 del provvedimento stesso.
Nell'articolo 4 viene precisato che l'istanza che deve essere predisposta secondo il modello allegato al provvedimento può essere inoltrata per fax o con raccomandata del servizio postale o per posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.
Nei successivi articoli 5, 6, 7 e 8 vengono trattati l'istruttoria delle istanze presentate congiuntamente, l'istruttoria delle istanze presentate singolarmente, '’audizione delle parti interessate e la conclusione del procedimento mentre negli articoli 9, 10, 11 vengono trattati la pubblicità, l'istanza di iersame e la forma delle comunicazioni.

Il nuovo provvedimento è entrato già in vigore il 17 marzo scorso.

A cura di Paolo Oreto
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