Lazio: pubblicato il Regolamento per la prevenzione del rischio sismico

Sul Supplemento Ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 14 febbraio 2012, n. 6 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 7 febbraio 2012...

30/03/2012
Sul Supplemento Ordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 14 febbraio 2012, n. 6 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 7 febbraio 2012, n. 2 recante "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico", che stabilisce, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia), i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l'espletamento dei controlli.

Il Regolamento, nell'ottica di uno snellimento delle procedure, disciplina un sistema informatizzato denominato S.I.T.A.S. (Sistema Informativo per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche) che avrà il compito di gestire il flusso delle richieste di autorizzazione sismica fino alla trasmissione dei flussi informativi tra Regione, Utenti e SUAP.

Per quanto riguarda la domanda di autorizzazione sismica, l'art. 2 del Regolamento stabilisce che chiunque intende procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni all'interno delle zone sismiche della Regione, deve acquisire una autorizzazione preventiva rilasciata dalla competente area del Genio Civile regionale in conformità a quanto previsto dagli art. 93 e 94 del Testo Unico per l'Edilizia (DPR n. 380/2001). In particolare, la domanda va redatta utilizzando gli allegati A e B del regolamento e presentata informaticamente insieme al progetto esecutivo alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture e al SUAP dai professionisti, unitamente alla relazione geologica e di modellazione sismica, nonché, per le opere non soggette a controllo, all'atto di asseverazione firmato dal progettista, per l'attestazione che l'opera rientra tra le categorie previste dal regolamento (art. 4, comma 1) e dal geologo per l'attestazione della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, comma 2 del Regolamento.

A cura di Gabriele Bivona
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